Necessità di garantire il ricorso efficace a tutti i concorrenti in gara (TAR Puglia n. 92 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara sopra-soglia UE, laddove tutti gli operatori economici partecipanti abbiano impugnato l’aggiudicazione, l’amministrazione è tenuta a un vaglio approfondito di tutte le domande giudiziali proposte. In tale contesto, il giudice amministrativo deve assicurare a ciascun ricorrente la possibilità di presentare un ricorso efficace, rapido e utile a difendere la propria posizione giuridica, come richiesto dall’art. 1, par. 1 e 3, della direttiva ricorsi n. 89/665/CEE. Ne consegue che, in presenza di un nuovo provvedimento di esclusione e dell’annuncio di motivi aggiunti, il giudice può disporre il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare, sospendendo ad tempus l’efficacia dei provvedimenti impugnati, al fine di garantire una decisione complessiva e consapevole su tutte le questioni.
Il Fatto
La società Becton Dickinson Italia s.p.a. ha impugnato dinanzi al TAR Puglia la deliberazione con cui l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari ha aggiudicato alla società Beckman Coulter s.r.l. una procedura aperta telematica di rilevanza europea per l’acquisizione a noleggio di sistemi, reagenti e kit per l’analisi citofluorimetrica. La ricorrente ha contestato l’aggiudicazione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il subentro nel contratto e il risarcimento dei danni. Anche la società controinteressata Beckman Coulter s.r.l. ha proposto ricorso incidentale, volto all’annullamento degli stessi atti nella parte in cui è stata ammessa alla gara la ricorrente principale. In data 27 febbraio 2026, l’Azienda sanitaria ha adottato un nuovo provvedimento di esclusione della società Becton Dickinson Italia s.p.a., che ha chiesto il rinvio dell’udienza per proporre motivi aggiunti avverso tale atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato prioritario rilievo alla circostanza che gli operatori economici partecipanti alla gara fossero soltanto due e che entrambi avessero proposto ricorso avverso la delibera di aggiudicazione. Ha quindi richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui deve essere assicurata a tutti i ricorrenti la possibilità di presentare un ricorso efficace, rapido e utile a difendere la propria posizione, ai sensi dell’art. 19, par. 1, TUE e della direttiva ricorsi n. 89/665/CEE.
Il Tribunale ha rilevato che l’Azienda sanitaria, a seguito del nuovo provvedimento di esclusione, aveva eccepito il sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente principale. Tuttavia, la società controinteressata si era opposta al rinvio, insistendo per la decisione sulla base degli scritti. Il Collegio ha ritenuto, al contrario, che l’amministrazione dovesse approfondire funditus entrambi i ricorsi presentati, nonché il ricorso per motivi aggiunti ove proposto nel termine utile a difesa. Solo un vaglio complessivo di tutte le domande giudiziali avrebbe consentito all’Azienda di assumere gli atti conseguenti in modo pienamente consapevole.
Pertanto, il TAR ha disposto il rinvio della trattazione dell’istanza cautelare alla prima camera di consiglio utile, da tenersi congiuntamente ai motivi aggiunti, sospendendo nel frattempo ad tempus l’efficacia dei provvedimenti e degli atti di gara impugnati. La decisione sulle spese è stata riservata al prosieguo della trattazione.
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Nota della Redazione
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