Concorso docenti PNRR, nessun obbligo di graduatoria degli idonei (TAR Lazio n. 3416 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale del concorso ordinario per l’accesso ai ruoli del personale docente, dettata dall’art. 59, commi 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021, non impone la compilazione e la pubblicazione, accanto alla graduatoria dei vincitori, di un elenco graduato degli idonei non vincitori. Le relative previsioni di legge ordinaria speciale derogano alle norme generali richiamate dai ricorrenti e non collidono con il diritto unionale né con il diritto costituzionale, in ragione del carattere straordinario della procedura e delle esigenze di celerità connesse ai procedimenti PNRR. Il candidato idoneo vanta una mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in via autonoma, poiché l’amministrazione conserva ampia discrezionalità sullo scorrimento della graduatoria. Resta salva la facoltà di integrazione della graduatoria a seguito di rinunce, non impedita dalla mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei, restando esperibile l’accesso agli atti per conoscere punteggi e scorrimenti.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti precari in possesso dei requisiti di partecipazione, hanno preso parte al concorso ordinario per titoli ed esami bandito con D.D. n. 2576 del 6 dicembre 2023, ai sensi del D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023, superando le prove con un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100. Non essendo stati inseriti in una graduatoria di merito comprensiva anche dei candidati idonei, hanno impugnato le graduatorie definitive pubblicate dagli Uffici scolastici regionali di Campania, Lazio e Lombardia, unitamente agli atti presupposti.

Il ricorso investe, in particolare, l’art. 11, comma 3, del D.M. n. 325 del 9 novembre 2021 e l’art. 12 del D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023, laddove limitano la graduatoria ai posti banditi, nonché il D.D. n. 77 del 17 gennaio 2024, che ha rideterminato in soli 15.340 posti il contingente. I ricorrenti domandano l’annullamento degli atti e la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. alla pubblicazione di un elenco graduato degli idonei, utilizzabile per le rinunce e per gli ulteriori posti da autorizzare. Il Ministero si è costituito chiedendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio dubita dell’ammissibilità del ricorso, in quanto collettivo e cumulativo: oltre agli atti generali vengono impugnate le graduatorie finali, che non riguardano tutti i ricorrenti ma ciascuno di essi singolarmente, così difettando l’identità di posizione sostanziale e processuale.

Nel merito il Tribunale aderisce ai numerosi precedenti conformi, riportandone le considerazioni ai sensi dell’art. 74 c.p.a.. La disciplina del concorso è dettata da norme di legge ordinaria speciale, che escludono la necessità di una graduatoria estesa o separata degli idonei. Le censure di violazione di norme pari ordinate non sono pertanto meritevoli di accoglimento, né risulta integrato il dedotto vizio di violazione di legge.

Quanto all’asserita violazione della clausola 5 dell’accordo quadro e del diritto unionale, il Collegio osserva che non è dimostrato che la pubblicazione della graduatoria degli idonei sia misura necessaria e idonea a superare il precariato scolastico. L’indizione di un successivo concorso sarebbe comunque in grado di superare l’elenco invocato, e la sua mancanza non incide sul diritto dei ricorrenti di far valere in sede ordinaria la conversione del contratto a termine.

Il Tribunale sottolinea poi che la posizione dell’idoneo è di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione in ordine allo scorrimento (Cons. St., III, n. 3139/2020). L’art. 59, comma 10, d.l. n. 73 del 2021 riconosce la facoltà di integrazione della graduatoria a seguito di rinunce, facoltà non impedita dalla mancata pubblicazione dell’elenco. L’integrazione del 30% disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 45 del 2025 conferma tale ricostruzione.

Il Collegio richiama infine la giurisprudenza secondo cui la formazione della graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso esaurisce la procedura selettiva, salvi gli scorrimenti ammessi dalla disciplina speciale, e secondo cui i partecipanti, se non possono esigere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con la legge, possono esercitare il diritto di accesso per verificare punteggi e scorrimenti. Il ricorso è dunque respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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