Accesso dei clienti vulnerabili al servizio a tutele graduali (TAR Lombardia n. 1856 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 24 della legge n. 193/2024, nel riconoscere ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere l’accesso al servizio a tutele graduali, non introduce un obbligo legale di contrarre in capo agli esercenti aggiudicatari. La norma configura una misura di politica sociale volta ad assicurare ai clienti vulnerabili i prezzi più convenienti applicati dal servizio a tutele graduali, senza porre a carico dei gestori i relativi oneri economici. Spetta ad ARERA, nell’esercizio delle funzioni di regolazione, garantire l’equilibrio economico-finanziario del gestore, anche mediante meccanismi di compensazione. Sono pertanto illegittime, per carenza di istruttoria e di motivazione, le deliberazioni dell’Autorità che diano attuazione alla norma senza stimare il potenziale numero dei clienti interessati né valutare la sostenibilità dell’estensione dei prezzi agevolati e il suo impatto sull’equilibrio economico degli esercenti.
Il Fatto
La società ricorrente opera nella commercializzazione e vendita di energia elettrica. Il 10 gennaio 2024 ha partecipato alla procedura concorsuale indetta da ARERA per l’assegnazione del servizio a tutele graduali riservato ai clienti domestici non vulnerabili, risultando aggiudicataria di tre lotti.
Nelle more, l’art. 24 della legge n. 193/2024 ha attribuito ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere l’accesso al medesimo servizio entro il 30 giugno 2025, demandando ad ARERA l’adozione delle relative modalità attuative. L’Autorità vi ha dato seguito con le deliberazioni n. 10/2025/R/EEL e n. 48/2025/R/EEL, impugnate dalla società davanti al giudice amministrativo per lesione del legittimo affidamento, violazione della disciplina europea, imposizione di un obbligo a contrarre senza compensazioni e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Autorità. Quanto alla mancata notifica ad almeno un controinteressato, rileva che gli atti impugnati hanno carattere generale e individuano i destinatari mediante rinvio a un’ampia categoria di clienti finali, sì che non sussiste alcun controinteressato in senso tecnico-giuridico. La qualità di controinteressato esige, infatti, l’individuazione formale del soggetto nell’atto e un interesse sostanziale contrario a quello del ricorrente. È parimenti infondata l’eccezione di carenza di interesse, poiché dall’estensione ai clienti vulnerabili delle condizioni vantaggiose offerte in gara deriva un pregiudizio economico idoneo a radicare l’interesse a ricorrere.
Nel merito, il Tribunale esamina congiuntamente i primi tre motivi. Essi muovono dall’erroneo presupposto che la legge abbia introdotto un obbligo legale di contrarre. La formulazione della norma non consente di ricavare un simile obbligo: la facoltà di chiedere l’accesso è situazione giuridica distinta dal diritto a essere riforniti. Il Legislatore non ha previsto oneri a carico dell’erogatore, come conferma il rigetto, in sede parlamentare, dell’emendamento che avrebbe introdotto espressamente gli “oneri a carico del soggetto che eroga il servizio”. La ratio è di tutela rafforzata dei clienti vulnerabili, ai quali deve essere riconosciuta la possibilità di accedere ai prezzi più convenienti, senza che ciò si traduca in maggiori oneri per i gestori, tenuti a operare secondo criteri di economicità.
La legge demanda dunque ad ARERA il compito di stabilire le modalità di esercizio della facoltà, fissando criteri, procedure e costi, compresi gli eventuali meccanismi di compensazione, ove necessari ad assicurare le condizioni di economicità e redditività del servizio. Spetta all’Autorità garantire l’equilibrio economico-finanziario del gestore, non potendo questi operare in perdita.
È invece fondato il quarto motivo. A fronte dei numerosi rilievi degli operatori, l’Autorità si è limitata a richiamare il proprio dovere di attuazione della norma primaria, omettendo di stimare il numero dei clienti vulnerabili che avrebbero esercitato la facoltà, di valutare la sostenibilità dell’estensione dei prezzi agevolati e di considerare l’impatto sull’equilibrio economico degli esercenti. Ne derivano carenza di istruttoria e carenza di motivazione, avendo l’Autorità neppure esposto le ragioni dell’omessa valutazione dell’impatto economico. È infine inammissibile la censura di difetto di consultazione dedotta dall’interventore ad adiuvandum, che non può ampliare la materia del contendere. Il ricorso è accolto e i provvedimenti annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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