Ottemperanza del giudicato civile: il calcolo degli interessi deve seguire la rivalutazione del credito risarcitorio (TAR Puglia n. 279 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato civile secondo il contenuto dispositivo e la motivazione della sentenza, senza poter discostarsi dalle statuizioni in ordine alla quantificazione del credito. Quando la sentenza di appello dispone la detrazione di una somma già percepita a titolo di indennizzo, la compensazione va effettuata tra poste omogenee, previa devalutazione del credito risarcitorio alla data di liquidazione dell’indennizzo e successiva rivalutazione del credito residuo sino alla data di liquidazione con la sentenza di primo grado. Gli interessi legali vanno calcolati sulla somma così rivalutata e non su quella devalutata, atteso che l’art. 1284, comma 1, c.c. non richiede alcuna specificazione sul tasso per la loro decorrenza automatica.
Il Fatto
I ricorrenti agivano per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze del Tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari che avevano condannato il Ministero della salute al risarcimento dei danni per la morte della madre, a seguito di emotrasfusione. La Corte di Appello aveva confermato la somma liquidata in primo grado per il danno iure hereditatis, disponendo la detrazione dell’assegno una tantum percepito, e rideterminato al rialzo il danno iure proprio. Dopo la notifica dei titoli esecutivi e l’inutile decorso dei termini, i ricorrenti notificavano precetto. Il Ministero provvedeva al pagamento solo in corso di causa, ma la somma versata non era considerata satisfattiva dell’intero importo dovuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alla posizione del difensore, avendo il Ministero provveduto al pagamento integrale dei compensi. Nel merito, il Collegio verifica la corretta esecuzione del giudicato rispetto alla posizione del ricorrente superstite.
Quanto al danno iure proprio, il TAR ritiene corretta la liquidazione effettuata dall’amministrazione, che ha applicato gli interessi legali sulla somma di € 286.025,00 dalla data della sentenza di appello. La “maggiore somma”, già aggiornata all’attualità, ha sostituito quella riconosciuta in primo grado, sicché non deve aversi più riguardo alla sentenza del Tribunale.
Diversamente, per il danno iure hereditatis, la Corte di Appello ha confermato la somma di € 130.684,00 stabilendo la detrazione di € 77.468,53 “tra poste omogenee, previa devalutazione del credito risarcitorio alla data della liquidazione dell’indennizzo e successiva rivalutazione del credito residuo sino alla data della liquidazione con la sentenza di primo grado”. Il Ministero ha correttamente devalutato la somma alla data del 27.3.2013, ma ha omesso la successiva rivalutazione del credito residuo alla data dell’1.4.2021, calcolando gli interessi sulla somma di € 48.310,10 riferita alla valuta del 2013. Il TAR accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di procedere al ricalcolo sulla somma rivalutata, con interessi dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.