Rinnovo delle concessioni demaniali marittime e obbligo di provvedere del Comune (TAR Lazio n. 812 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Di fronte all’istanza di rinnovo di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative, il Comune non può serbare silenzio-inadempimento, ma è tenuto a pronunciarsi con provvedimento espresso. L’assegnazione e il rinnovo di tali concessioni devono avvenire mediante procedure di evidenza pubblica, in applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e, in subordine, dell’art. 49 del T.F.U.E., ove la risorsa costiera sia scarsa o la concessione presenti interesse transfrontaliero. È radicalmente incompatibile con il diritto UE qualsiasi forma, anche indiretta, di preferenza per il concessionario uscente, non essendo ammessa la reviviscenza del diritto di insistenza. La posizione del richiedente è di interesse legittimo pretensivo, con facoltà per il giudice di riservarsi la nomina del commissario ad acta all’esito dell’infruttuoso decorso del termine assegnato all’amministrazione.

Il Fatto

Una società ha presentato al Comune di Terracina, il 15 luglio 2025, domanda di rilascio di concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative. Chiedeva la pubblicazione dell’istanza ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione, con il rende noto funzionale alla successiva procedura.

Non ricevendo riscontro, la società ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 del cod. proc. amm. Il Comune si è costituito sostenendo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato una delibera di giunta che avviava il procedimento in vista di una gara pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità. La delibera invocata non è idonea a far venire meno l’inerzia contestata, perché ad essa non ha fatto seguito la pubblicazione di alcun bando di gara. Il Comune stesso ha ammesso che l’atto si limita ad avviare l’iter procedimentale.

Nel merito il ricorso è stato accolto solo in parte. Il Tribunale ha respinto la premessa su cui poggiava l’intero impianto ricorsuale, secondo cui il Comune sarebbe stato vincolato a disporre la pubblicazione ex art. 18 Reg. Cod. Nav., assicurando alla ricorrente una posizione di vantaggio per l’anteriorità temporale della domanda. Tale procedura, già ritenuta da questa Sezione con la sentenza n. 65/2025 e dal Consiglio di Stato con le pronunce nn. 10131 e 10132/2024, è carente sotto il profilo delle adeguate competitività e pubblicità.

Le concessioni in questione, inserendosi nell’organizzazione aziendale del concessionario quali beni strumentali, vanno assegnate e rinnovate mediante evidenza pubblica, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 17/2021, dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. L’adeguata pubblicità e la prefissione di criteri oggettivi sono regole irrinunciabili, assicurabili soltanto con siffatte procedure. È vietato ogni modus agendi teso a richiamare la reviviscenza del diritto di insistenza.

Il gravame è stato quindi accolto per affermare l’obbligo del Comune di procedere secondo le direttrici della sentenza n. 65/2025, richiamate anche ai sensi dell’art. 74 del cod. proc. amm.: accertare il rispetto della quota minima del 50% da riservare alla pubblica fruizione ex art. 7, comma 5, legge regionale n. 8 del 2015; valutare l’opportunità di riaffidare il tratto di arenile; applicare l’art. 12 dir. 2006/123/CE o l’art. 49 T.F.U.E.; e indire una gara con bando che specifichi oggetto, durata, canone, requisiti e criteri di aggiudicazione, essendo ormai inadeguato il modello informale dell’art. 37 cod. nav.

Il Comune è stato pertanto condannato a provvedere in via espressa entro quarantacinque giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Tribunale si è riservato la nomina di un commissario ad acta, su nuova istanza della parte, all’esito dell’eventuale infruttuoso decorso del termine. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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