L’acquisizione gratuita e la sanzione pecuniaria richiedono l’imputabilità dell’inottemperanza (TAR Abruzzo n. 139 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e la sanzione pecuniaria previste dall’art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 hanno natura afflittiva e conseguono alla sola inottemperanza all’ordine di demolizione che sia imputabile al destinatario, richiedendosi un elemento soggettivo almeno colposo del proprietario, ancorché non responsabile dell’abuso. L’onere di provare la non imputabilità dell’omessa ottemperanza grava sul soggetto passivo della sanzione. L’avviso dell’acquisizione gratuita contenuto nell’ingiunzione di demolizione è elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva: la sua mancanza non inficia l’ordine di ripristino ma preclude il passaggio del sedime al patrimonio comunale.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di posti auto scoperti insistendo su un’area destinata dal PRG a verde pubblico, ricevevano l’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 con l’ingiunzione n. 13 del 2019. Il Comune, dopo una prima sospensione in autotutela, accertava l’inottemperanza e disponeva l’acquisizione gratuita dell’area e l’irrogazione della sanzione pecuniaria di € 20.000,00.
Avverso tali atti i proprietari proponevano ricorso, ottenendo in fase cautelare un termine di novanta giorni per la demolizione spontanea, poi eseguita con conseguente regolarizzazione catastale.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che l’ingiunzione n. 13/2019 non richiamava esplicitamente, per l’ipotesi di inottemperanza, la sanzione dell’acquisizione gratuita, limitandosi a menzionare la sanzione pecuniaria. Richiamando la giurisprudenza citata nel provvedimento, il Collegio afferma che l’avviso di cui all’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 costituisce elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva, sicché la sua mancanza impedisce il trasferimento coattivo della proprietà in assenza di demolizione.
La Corte evidenzia altresì che sia l’acquisizione gratuita sia la sanzione pecuniaria hanno natura afflittiva e presuppongono l’imputabilità dell’illecito omissivo della mancata ottemperanza, essendo richiesta una colpa del proprietario, onere probatorio quest’ultimo che grava sul soggetto passivo della sanzione secondo i principi dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene non imputabile l’inottemperanza alla parte ricorrente, avendo la stessa dimostrato l’assenza di colpa derivante dalla condotta ondivaga del Comune, che aveva fornito indicazioni fuorvianti sulle modalità di esecuzione dell’ordine e aveva ingenerato un incolpevole affidamento con la sospensione degli effetti dell’ingiunzione.
Alla luce della ragione più liquida, il TAR prescinde dall’esame delle restanti censure e accoglie il ricorso, annullando gli atti impugnati e compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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