Ottemperanza, accertamento dell’adempimento e poteri istruttori del giudice (TAR Puglia n. 231 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove l’amministrazione deduca di aver adempiuto al giudicato, il giudice è investito del potere-dovere di verificare l’effettivo adempimento, anche mediante l’esercizio di poteri istruttori. Tali poteri possono essere esercitati d’ufficio, disponendo che il Commissario ad acta depositi una relazione e copia dei provvedimenti eventualmente assunti, al fine di acclarare la sussistenza e la consistenza dell’obbligo di pagamento e di assicurare la corretta esecuzione della decisione. La necessità di tali incombenti non è preclusa dalla pendenza dell’istanza di liquidazione del compenso spettante al Commissario medesimo.

Il Fatto

La controversia riguarda il giudizio di ottemperanza promosso da alcuni soggetti nei confronti del Comune di Andria per l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza della Corte d’Appello di Bari, che aveva determinato l’indennità di esproprio loro dovuta, con condanna dell’amministrazione al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti e al pagamento delle spese di lite.

Nell’ambito di tale giudizio, il Tribunale aveva nominato un Commissario ad acta. All’odierna camera di consiglio, il collegio avrebbe dovuto decidere sull’istanza di liquidazione delle competenze in favore del Commissario, ma parte ricorrente ha segnalato che il Comune non avrebbe ancora corrisposto le somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che la questione decisiva è l’accertamento dell’effettivo adempimento da parte del Comune di Andria all’obbligo di pagamento scaturente dall’ordinanza della Corte d’Appello e dalla successiva sentenza di ottemperanza n. 1188/2024. Tale accertamento è presupposto necessario per la definizione del procedimento e per la decisione sull’istanza di liquidazione del compenso del Commissario.

Il collegio osserva che l’ultimo atto depositato in giudizio è una comunicazione del Comune, pervenuta alla Prefettura, riguardante una proposta di deliberazione per il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Tale circostanza evidenzia l’incertezza sull’effettiva esecuzione del giudicato e la necessità di acquisire elementi conoscitivi completi.

Pertanto, il Tribunale ritiene di dover disporre incombenti istruttori, ordinando al Commissario ad acta di depositare una relazione che fornisca chiarimenti in ordine all’adempimento, nonché copia dei provvedimenti eventualmente assunti, entro il termine di sessanta giorni. Il giudice affida al Commissario il compito di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare il corretto adempimento di quanto disposto dalle decisioni richiamate.

Il TAR, quindi, accantona la decisione sull’istanza di liquidazione, rinviando la causa alla camera di consiglio successiva per la prosecuzione, e ordina alla segreteria di comunicare l’ordinanza alle parti e al Commissario ad acta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *