Silenzio della p.a. sull’istanza di revisione prezzi è inadempimento (TAR Sicilia n. 619 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza del privato volta a ottenere l’adeguamento dei prezzi contrattuali integra silenzio-inadempimento, e non silenzio-rigetto, quando la legge non preveda una fattispecie di silenzio significativo. Le ipotesi di silenzio-rigetto e di silenzio-assenso sono tassative: al di fuori di esse permane in capo all’amministrazione l’obbligo di provvedere con atto espresso, anche di segno negativo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. La mera intenzione di rigettare l’istanza, non trasfusa in un provvedimento formale, non vale a concludere il procedimento né a formare un silenzio significativo; il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. è pertanto fondato e va accolto con ordine di provvedere entro un termine assegnato.
Il Fatto
Una società fornitrice di sistemi diagnostici, reagenti e materiale di consumo per strutture sanitarie pubbliche ha chiesto, con istanza del 22 novembre 2024, l’adeguamento dei prezzi dei contratti eseguiti per il periodo dal maggio 2023 al novembre 2024, in relazione a un lotto di una gara per la fornitura in service di reagenti.
Non avendo ricevuto alcun riscontro, la società ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo dell’azienda sanitaria di provvedere con atto espresso. L’amministrazione si è costituita sostenendo di aver avviato il procedimento, di aver richiesto integrazioni documentali e di aver ritenuto i documenti non utili all’accoglimento della richiesta, configurandosi così, a suo dire, un’ipotesi di silenzio diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento espresso quando esso consegua obbligatoriamente a un’istanza, disposizione riproposta dall’omonimo articolo della legge regionale n. 7/2019. Da tale obbligo discende il dovere di dare riscontro all’istante, anche con un atto di diniego.
L’azione prevista dall’art. 117 cod. proc. amm. è il rimedio accordato al privato che, presentata un’istanza, non abbia ottenuto riscontro nel termine previsto mediante un provvedimento espresso, eventualmente negativo. Il presupposto processuale è dunque l’esistenza di un silenzio-inerzia, che legittima la domanda giudiziale.
La prospettazione dell’amministrazione, secondo cui la sussistenza di ragioni per il rigetto della richiesta giustificherebbe l’omesso riscontro formale, non è condivisa dal Collegio. Le ipotesi di silenzio significativo sono tassativamente stabilite dalla legge e non ricorrono nel caso di specie. Fuori da tali fattispecie tipizzate, il silenzio serbato dall’amministrazione di fronte a un’istanza del privato resta silenzio-inadempimento e non silenzio-rigetto, traducendosi in uno stato di inerzia che si protrae indebitamente.
Ne consegue che, non essendosi concluso il procedimento e non essendosi formato alcun silenzio-rigetto, il ricorso va accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione sanitaria di pronunciarsi, positivamente o negativamente, sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. In caso di perdurante inerzia nomina Commissario ad acta il Direttore Generale dell’ASP di Messina, con facoltà di delega, per provvedere entro centoventi giorni dall’insediamento, previa richiesta di parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Nota della Redazione
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