Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1509 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine per l’esecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di dare corso al titolo, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza. Il compenso del commissario, quando questi sia un dipendente pubblico e le funzioni siano connesse ai suoi compiti istituzionali, si considera assorbito in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza. La marcata serialità della controversia e le obiettive difficoltà operative dell’amministrazione giustificano la riduzione e la dimidiazione delle spese di lite, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari. I profili di potenziale danno erariale connessi alla vicenda impongono la trasmissione del fascicolo alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Una docente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Torino le aveva riconosciuto il diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente“. Il titolo, rilasciato in copia attestata conforme all’originale, era stato notificato in via telematica al Ministero soccombente in data 29 settembre 2025.

La ricorrente ha quindi adito il TAR Piemonte per ottenere l’accredito sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione della somma complessiva di euro 1.500, oltre interessi legali, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata prodotta in copia conforme e notificata al domicilio reale dell’amministrazione mediante posta elettronica certificata. Alla data di proposizione del ricorso, il 26 febbraio 2026, risultava infruttuosamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega.

Il Collegio ha precisato che, essendo le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario è compreso in quello già stabilito e percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al D.M. 10/03/2014 n. 55, soggette a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. Il Tribunale le ha ulteriormente ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie.

Si provvede inoltre alla distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio ha disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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