La prescrizione ASL che applica lo schema tipo regionale è illegittima se il Comune ha un proprio regolamento (TAR Puglia n. 234 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il verbale di prescrizione con cui l’azienda sanitaria impone al gestore di una palestra il rispetto del limite massimo di utenti contemporaneamente presenti, previsto dall’art. 124 dello schema tipo di regolamento di igiene e sanità pubblica approvato con delibera di Giunta regionale, qualora il Comune, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di adattamento, abbia adottato un proprio regolamento comunale d’igiene in epoca successiva, omettendo di recepire la predetta disposizione. In tal caso, lo schema tipo di regolamento regionale costituisce un atto di indirizzo non direttamente applicabile, con la conseguenza che la prescrizione fondata su di esso viola il principio di legalità dell’azione amministrativa, dovendo l’amministrazione agire in conformità della disciplina sostanziale posta dalla legge e indicare chiaramente la norma attributiva del potere.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una palestra, impugnava il verbale di prescrizione con cui l’ASL, all’esito di un sopralluogo, le imponeva di non superare il limite di 80 utenti contemporaneamente, assumendo a parametro vincolante l’art. 124 dello schema tipo di regolamento di igiene approvato dalla Regione. La prescrizione veniva emessa nonostante i locali fossero muniti di attestazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dalla stessa ASL nel 2014 sulla base del vigente regolamento comunale d’igiene.
La società deduceva la violazione dei principi di legalità e tipicità dell’azione amministrativa, nonché l’illegittimo annullamento implicito dei precedenti titoli autorizzatori, in violazione delle regole sull’autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso con pronuncia in forma semplificata, rilevando come l’art. 9, comma 2, lett. m), della legge regionale n. 36/1984 attribuisca alla Giunta regionale il potere di predisporre direttive per l’elaborazione del regolamento d’igiene, includendovi anche uno schema tipo. L’art. 4 della medesima legge regionale riserva, tuttavia, ai Consigli comunali l’adozione dei regolamenti locali di igiene e sanità pubblica.
Dalla lettura dello schema tipo emerge che la Regione ha predisposto tale atto per essere adottato dai Comuni nell’esercizio del proprio autonomo potere discrezionale di adattamento. Ne discende che lo schema tipo costituisce un atto di indirizzo non direttamente applicabile, dovendo ciascun Comune valutarne l’eventuale recepimento.
Nel caso di specie, il Comune di Bari disponeva di un proprio regolamento d’igiene, modificato con deliberazioni del 1990 e del 1999, quindi in epoca successiva all’adozione dello schema tipo. Nell’esercizio del proprio potere discrezionale, il Consiglio comunale aveva ritenuto di non recepire l’art. 124 dello schema tipo. A conferma di ciò, il nulla osta del 2014 rilasciato dalla stessa ASL attestava l’idoneità igienico-sanitaria della palestra con riferimento all’art. 76 del regolamento comunale, non già allo schema regionale.
Il Tar ha quindi disatteso la tesi dell’ASL secondo cui la prescrizione sarebbe fondata sull’esercizio dei poteri istituzionali di tutela dell’igiene e della salute pubblica. Tale richiamo, non accompagnato dall’indicazione chiara della norma attributiva del potere, non soddisfa le garanzie del cittadino. Il principio di legalità esige che l’amministrazione agisca in conformità sostanziale alla disciplina posta dalla legge, non essendo sufficiente la mera non contraddittorietà formale dell’atto. Ne consegue l’illegittimità del verbale di prescrizione e dell’atto di sollecito, con condanna dell’ASL alle spese.
Nota della Redazione
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