Eccezione di compromesso tardiva se proposta oltre il termine di venti giorni prima dell’udienza (Cass. civ. Sez. 1 n. 13009 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, ai sensi dell’art. 819 ter, primo comma, cod. proc. civ. Nel regime introdotto dal d.l. n. 35/2005 (convertito nella legge n. 80/2005), applicabile ratione temporis ai giudizi introdotti dopo il 1° marzo 2006, l’eccezione è tempestiva soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione, a norma degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ. È pertanto tardiva l’eccezione di compromesso sollevata dal convenuto che si sia costituito direttamente alla prima udienza di trattazione. L’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza di natura derogabile, non rilevabile d’ufficio, fondandosi sulla volontà delle parti di affidare la controversia agli arbitri.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata, successivamente succeduta da tre persone fisiche, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Comune, chiedendo la risoluzione per grave inadempimento di un contratto d’appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento di un impianto di depurazione. Il giudice di primo grado, respinta l’eccezione di incompetenza sollevata dall’ente territoriale perché formulata tardivamente, aveva accolto la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando il Comune al pagamento delle riserve.
La Corte d’appello di Palermo, invece, riformando la decisione, aveva dichiarato improponibile la domanda, ritenendo tempestiva l’eccezione di incompetenza correlata alla clausola compromissoria contenuta nel contratto. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i successori della società, deducendo l’erronea valutazione della tempestività dell’eccezione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 167, secondo comma, 171, secondo comma, 166 e 38 cod. proc. civ. Il punto decisivo riguardava l’individuazione del momento in cui il Comune si era costituito in prime cure: l’ente, nel proprio controricorso, aveva dato atto di essersi costituito unicamente alla prima udienza di trattazione, circostanza confermata dal relativo verbale del 14 maggio 2007.
La Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11657 del 2008, secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile è tempestiva nella comparsa di costituzione depositata fino alla prima udienza soltanto nel regime antecedente alla novella del 2005. Viceversa, successivamente all’entrata in vigore del d.l. n. 35/2005, l’eccezione deve essere proposta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione. Poiché il giudizio era stato introdotto con citazione notificata il 5 febbraio 2007, il testo applicabile era quello novellato.
Quanto all’eccezione di compromesso, la Corte ha precisato che essa ha natura processuale e attiene alla competenza derogabile, essendo fondata sulla volontà delle parti e non rilevabile d’ufficio. Ne consegue l’applicabilità delle ordinarie regole di decadenza previste per le eccezioni processuali.
Alla luce di tali coordinate, la costituzione del convenuto avvenuta direttamente alla prima udienza rendeva tardiva l’eccezione di incompetenza, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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