Il diniego parziale di abilitazione estera richiede motivazione adeguata (TAR Lazio n. 14708 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, anche quando sia parziale e limitato a una sola classe di concorso, non può essere motivato esclusivamente con la finalità di evitare una disparità di trattamento rispetto a chi abbia conseguito il titolo in Italia. L’Amministrazione è tenuta a verificare, attraverso una preventiva interlocuzione con l’Autorità dello Stato di origine, se il titolo consenta o meno l’insegnamento in più classi di concorso nell’ordinamento di provenienza. Solo in caso di riscontro positivo, l’Amministrazione può valutare se introdurre limitazioni o disporre misure compensative, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206/2007, purché nel rispetto del principio di proporzionalità e sulla base di una previsione generale e astratta o di una comprovata prassi. La motivazione che si fondi su una mera esigenza astratta di non discriminazione, senza la declinazione concreta delle circostanze del caso, è apodittica e illegittima.
Il Fatto
Un docente, laureato in Italia e in possesso di un percorso abilitante conseguito in Romania, chiedeva il riconoscimento del titolo per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado per le classi di concorso A026 – Matematica e A047 – Scienze Matematiche Applicate. Il Ministero accoglieva parzialmente l’istanza, riconoscendo il titolo solo per la classe A047.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio osserva che, sebbene le osservazioni generali sulla necessità di evitare discriminazioni ai danni dei cittadini che hanno conseguito titoli in Italia non siano irragionevoli, la motivazione del provvedimento impugnato risulta apodittica.
Il Collegio evidenzia che né la direttiva n. 2005/36/CE né il d.lgs. n. 206/2007 chiariscono se il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero debba avvenire solo per un ambito disciplinare. Sarebbe possibile prevedere una tale limitazione, ma solo mediante una previsione normativa o una determinazione generale e astratta dell’Amministrazione. Nel caso di specie, il diniego non si basava su alcuna di queste fonti, né su una comprovata prassi amministrativa.
Il giudice rileva inoltre che l’Amministrazione non aveva verificato, come invece era necessario, se nell’ordinamento rumeno il titolo conseguito dal ricorrente consentisse l’accesso a più classi di concorso. Tale verifica presupponeva una interlocuzione con l’Autorità rumena. Infatti, solo nell’ipotesi di riscontro positivo, il Ministero sarebbe stato tenuto a valutare consapevolmente se limitare il riconoscimento per evitare di svantaggiare chi ha conseguito il titolo in Italia e, in caso positivo, quali misure compensative disporre per ravvisare l’astratta idoneità del titolo al riconoscimento plurimo.
La Corte richiama il principio secondo cui i principi eurounitari di parità di trattamento devono essere declinati caso per caso, con la precisa indicazione del sostrato di fatto e di diritto che determinerebbe la “discriminazione alla rovescia”. Su tali basi, il ricorso viene accolto per le carenze motivazionali e per il mancato coinvolgimento dell’Autorità rumena, con annullamento del provvedimento impugnato e salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese di lite sono compensate per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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