Nomina del commissario ad acta dopo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione (TAR Puglia n. 191 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione rispetto a una precedente sentenza di accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato, nomina un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente. La nomina avviene su istanza di parte, una volta decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento. Le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con liquidazione forfetaria, unitamente al rimborso del contributo unificato versato.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza civile del Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 dicembre 2023, passata in giudicato. La parte interessata ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che lo ha accolto con sentenza n. 163 del 4 febbraio 2025, assegnando all’Amministrazione un termine per provvedere.

A seguito della notifica della sentenza di ottemperanza, avvenuta in data 8 febbraio 2025, e della infruttuosa scadenza del termine di sessanta giorni, il difensore della parte ricorrente ha depositato una nuova istanza volta a ottenere la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi in giudizio, non ha provveduto all’adempimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, rilevato il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritiene fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta. Il Collegio osserva come la sentenza di accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato non risulti impugnata e come il termine assegnato all’Amministrazione per l’adempimento sia decorso senza che sia stato dato corso a quanto statuito.

La nomina del commissario ad acta è disposta nell’individuazione del Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere in luogo dell’Amministrazione inadempiente entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.

Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico del Ministero, liquidandole nella misura di € 250,00 per l’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza, compensando quelle della fase antecedente e disponendo il rimborso del contributo unificato versato. La statuizione sulle spese segue il principio della soccombenza, atteso che l’inadempimento dell’Amministrazione ha reso necessario l’ulteriore fase processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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