Annullamento SCIA fondato su PAI inesistente è travisamento dei fatti (TAR Sicilia n. 2363 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune annulla una segnalazione certificata di inizio attività è legittimo solo se il presupposto di fatto posto a suo fondamento risulti effettivo all’esito dell’istruttoria. Ove l’annullamento si basi sulla riconducibilità dell’intervento ad area gravata da pericolosità geomorfologica molto elevata e rischio geomorfologico molto elevato secondo il Piano di Assetto Idrogeologico, e l’Autorità di Bacino competente escluda che lo specifico intervento ricada in area perimetrata dal PAI, l’atto è affetto da travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Non è consentito sostenere la legittimità dell’atto valorizzando in via postuma una nozione estensiva di contiguità o adiacenza non posta a base della determinazione impugnata. L’intervento in autotutela su SCIA, inoltre, richiede l’indicazione di specifiche ragioni di interesse pubblico e il bilanciamento con l’affidamento del privato.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune con cui è stata annullata la segnalazione certificata di inizio attività presentata per opere pertinenziali su un immobile dell’isola di Panarea: una cisterna interrata, una cantina interrata con servizio igienico, un locale tecnico e terrazzi loggiati. Il Comune ha fondato l’annullamento sulla presunta ricaduta delle opere in area a pericolosità geomorfologica molto elevata e rischio geomorfologico molto elevato (P4 e R4), sulla qualificazione delle opere come nuova costruzione e sull’errato calcolo volumetrico del locale tecnico.

Con motivi aggiunti è stato impugnato anche il successivo ordine di demolizione. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti, sostenendo la correttezza dell’operato amministrativo; la controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso il medesimo annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto istruttoria per accertare l’effettiva ubicazione dell’intervento rispetto al vincolo PAI e la volumetria del vano cantina. L’Autorità di Bacino, interpellata, ha attestato che lo specifico intervento non si riferisce ad area gravata da perimetrazioni del PAI.

Il provvedimento impugnato si fonda in modo espresso e centrale sull’assunto che le opere ricadrebbero in area P4 e R4. Tale presupposto non ha trovato conferma all’esito dell’istruttoria. Il Tribunale ha escluso che si possa opporre la ricaduta parziale del fabbricato principale in area vincolata o in zona adiacente: l’atto si regge sulla riconducibilità dello specifico intervento alle prescrizioni ostative del PAI, e una volta esclusa tale ricaduta non è ammesso valorizzare in via postuma una nozione estensiva di contiguità. Il provvedimento è quindi affetto da travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Quanto al locale tecnico, il Collegio ha rilevato che viene in rilievo non l’art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 23/2021, bensì l’art. 3, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 16/2016, come sostituito dall’art. 4 della legge regionale n. 23/2021. La norma prescrive il limite di 30 metri cubi e l’altezza interna massima di metri 2,40. Il Comune non ha dimostrato che l’opera fosse urbanisticamente vietata. Il testo normativo non contiene alcun riferimento al numero dei lati liberi, requisito estraneo anche alla nozione giurisprudenziale di volume tecnico, ricostruita in termini funzionali. Il mancato rispetto dell’altezza di metri 2,40 esclude il regime della comunicazione asseverata, ma non prova l’illegittimità dell’opera realizzata mediante SCIA alternativa al permesso di costruire.

Il Tribunale ha poi richiamato il principio per cui l’Amministrazione, di fronte a una SCIA, deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico e bilanciare gli interessi coinvolti (Consiglio di Stato, VI, n. 10357/2023). Nel caso di specie la segnalazione si era consolidata, i lavori erano quasi ultimati e il Comune non ha effettuato alcun reale bilanciamento con l’affidamento dei privati. L’ordine di demolizione, adottato sul rilievo dell’intervento in autotutela, è parimenti illegittimo; lo stesso non contiene alcun espresso riferimento alla cantina, risultando ininfluente la volumetria accertata dal consulente tecnico d’ufficio. Il ricorso incidentale è infondato per le medesime ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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