Ottemperanza per la carta docente: la sentenza del giudice del lavoro va eseguita (TAR Lombardia n. 3150 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro, che riconosca al docente precario il diritto alla carta elettronica del docente, costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’inerzia dell’Amministrazione, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, legittima l’accoglimento del ricorso, con la conseguente condanna a dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e con la nomina d’ufficio di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La liquidazione delle spese di lite, di importo contenuto, tiene conto della serialità della questione, non implicante l’esame di distinte questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, condannando il Ministero all’accredito della somma di euro 2.000,00. Il provvedimento, notificato all’Amministrazione, era passato in giudicato per mancata impugnazione.
Non avendo il Ministero dato corso a quanto statuito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza era stata notificata, che era passata in giudicato come da attestazione della Cancelleria e che il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni in l. n. 30 del 1997, era decorso infruttuosamente.
Rilevata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha disposto la completa esecuzione della pronuncia nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della parte interessata.
Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La misura contenuta della liquidazione è stata giustificata dal carattere seriale della questione, non implicante la delibazione di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in coerenza con l’indirizzo espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026.
Nota della Redazione
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