Ottemperanza per mancata attribuzione della Carta del docente: ordine di esecuzione entro sessanta giorni e no alle astreintes (TAR Puglia n. 192 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, restando escluse dal suo ambito tutte le domande comunque correlate al medesimo. La notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto per l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione. L’accoglimento del ricorso comporta l’ordine all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, mentre la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta in ossequio alla giurisprudenza della Sezione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani una sentenza che dichiarava il suo diritto a fruire della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del relativo bonus per un valore di cinque annualità, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata all’Amministrazione in copia conforme il 27 giugno 2024, non era stata eseguita. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. L’Amministrazione non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme il 27 giugno 2024, con conseguente decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 prima dell’avvio dell’azione esecutiva. Il Collegio ha altresì accertato la valenza di cosa giudicata del titolo, come da certificazione del Tribunale di Trani del 29 gennaio 2025, ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm..
Quanto al merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia. Sul presupposto del persistente inadempimento, il ricorso è stato accolto, con ordine all’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza di ottemperanza, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo esecutivo.
La nomina del Commissario ad acta è stata invece riservata all’eventualità che, decorso il termine, si protragga l’inadempimento, anche in considerazione delle carenze organiche dell’Amministrazione rilevate in omologhe cause. La domanda di condanna alle astreintes è stata respinta, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione che ne esclude l’accoglimento in fattispecie analoghe. Il Collegio ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite e disposto l’invio degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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