Rete chirurgica oncologica regionale ed esclusione della struttura privata: necessaria motivazione e partecipazione (TAR Molise n. 75 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto commissariale che ridisegna la rete chirurgica regionale per le patologie oncologiche, individuando una struttura unica di riferimento ed escludendo di fatto le strutture private accreditate, deve dare conto dell’iter istruttorio e delle ragioni per le quali la singola struttura viene automaticamente esclusa. Il mancato coinvolgimento della struttura interessata nell’istruttoria procedimentale integra la violazione dei canoni della partecipazione procedimentale e della leale collaborazione, privando l’Amministrazione della possibilità di valutare gli interessi coinvolti e di acquisire qualificati contributi. L’esclusione di una struttura che assolve a un servizio rilevante sul territorio può determinare la crisi e la chiusura dell’attività, configurando il necessario pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare.
Il Fatto
Una casa di cura privata, struttura accreditata operante nel settore oncologico e senologico nella Regione Molise, ha impugnato il decreto commissariale n. 33 del 26 febbraio 2026, con il quale la struttura ospedaliera pubblica regionale è stata individuata come centro unico di riferimento per la diagnosi e il trattamento chirurgico dei tumori della mammella. La ricorrente è rimasta esclusa dalla rete chirurgica, senza che il provvedimento recasse alcuna esplicitazione dell’iter istruttorio o delle ragioni dell’esclusione, e senza che la struttura fosse stata coinvolta nel procedimento. Avverso il decreto e gli atti connessi, la casa di cura ha proposto ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris delle censure ricorsuali, rilevando come il decreto impugnato, pur ispirato alla condivisibile necessità di concentrazione della casistica chirurgica presso un limitato numero di centri di riferimento, non esplicitasse l’iter istruttorio e le ragioni per cui la struttura ricorrente risultava di fatto esclusa in via automatica dalla rete chirurgica per la senologia.
Il Collegio ha valorizzato la significativa posizione assunta nel tempo dalla struttura ricorrente nel settore dell’assistenza sanitaria in ambito oncologico e senologico nel territorio regionale. Rilievo decisivo è stato attribuito alle premesse dello stesso decreto impugnato, che riconoscevano il ruolo delle strutture private accreditate rispetto ai compiti complementari e di integrazione all’interno del Sistema Sanitario regionale, nonché il loro contributo all’attività delle reti assistenziali, all’abbattimento delle liste di attesa e alla riduzione della mobilità passiva.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto meritevole di considerazione la censura relativa alla violazione dei canoni della partecipazione procedimentale e della leale collaborazione. Il mancato coinvolgimento della ricorrente nell’istruttoria procedimentale ha infatti privato l’Amministrazione della possibilità di valutare gli interessi di uno dei soggetti su cui il decreto produce effetti significativi, nonché di acquisire ulteriori e qualificati contributi per una decisione ragionevole e frutto di un’istruttoria completa.
Quanto al pregiudizio grave e irreparabile, il Tribunale ha osservato che l’esclusione dalla rete chirurgica potrebbe determinare, per il suo notevole impatto, la crisi e la chiusura di una struttura che oggi assolve a un servizio di fatto insostituibile sul territorio. Nella comparazione degli interessi in gioco, il Collegio ha ritenuto necessario privilegiare la continuità del servizio che la struttura ricorrente concorre ad assicurare, accogliendo l’istanza cautelare e disponendo la sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, con fissazione dell’udienza di merito.
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Nota della Redazione
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