Regolamento comunale su impianti di telecomunicazione: inammissibile l’impugnazione autonoma delle norme astratte (TAR Puglia n. 174 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
I regolamenti comunali si distinguono in “volizioni preliminari”, contenenti previsioni normative astratte e programmatiche, e “volizioni-azioni”, contenenti previsioni destinate all’immediata applicazione. Soltanto questi ultimi sono suscettibili di produrre una lesione concreta e attuale dell’interesse di un determinato soggetto e devono essere oggetto di impugnazione autonoma e immediata. Se la lesione deriva dall’atto di applicazione concreta, le disposizioni regolamentari vanno impugnate solo congiuntamente al provvedimento applicativo, che, esso solo, rende attuale e certa la lesione dell’interesse protetto. L’impugnazione diretta di una norma regolamentare immediatamente lesiva è soggetta al termine di decadenza decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all’albo pretorio, se prevista dalla legge o in base alla legge. Una norma regolamentare che impone ai titolari di impianti di predisporre un piano di risanamento e di delocalizzazione entro un termine fissato è immediatamente lesiva e deve essere impugnata nel termine decorrente dalla pubblicazione.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di una torre autoportante per telecomunicazioni, aveva impugnato il regolamento comunale adottato dal Consiglio comunale per disciplinare l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione, chiedendone l’annullamento integrale o in subordine limitatamente a specifici articoli, tra cui l’art. 22 che imponeva ai titolari di impianti situati in aree non consentite di presentare un piano di adeguamento con delocalizzazione. La società contestava la legittimità del regolamento per contrasto con il criterio della gerarchia delle fonti e con la normativa nazionale e regionale di settore, nonché per la presunta incompetenza del Comune.

Il Comune resistente eccepiva la tardività del ricorso, essendo stata la delibera pubblicata all’albo pretorio il 21 marzo 2019 e notificato l’atto introduttivo solo il 21 febbraio 2020, e la sua inammissibilità per carenza di lesione concreta e attuale, trattandosi di atto a contenuto normativo.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR richiama il principio giurisprudenziale secondo cui i regolamenti si distinguono in “volizioni preliminari” e “volizioni-azioni”, citando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Tali atti, se contengono norme astratte, vanno impugnati solo congiuntamente all’atto applicativo che rende concreta la lesione, mentre se sono suscettibili di produrre una lesione diretta e immediata, necessitano di impugnazione autonoma. Il Tribunale ha ritenuto che le disposizioni del regolamento comunale impugnate, ad eccezione dell’art. 22, fossero caratterizzate da astrattezza e generalità, con natura solo potenzialmente lesiva, e che la società non avesse dimostrato il rapporto di presupposizione con l’ordinanza ingiuntiva, emanata prima della pubblicazione del regolamento stesso e annullata con sentenza confermata in appello.

Diversamente, l’art. 22 è stato considerato immediatamente lesivo, in quanto imponeva ai titolari di impianti di presentare entro 90 giorni un piano di risanamento includente la delocalizzazione, e avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a. e dell’art. 124 d.lgs. n. 267/2000, per gli atti soggetti a pubblicazione il termine di decadenza decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. Poiché la delibera era stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni a decorrere dal 21 marzo 2019 e il ricorso era stato notificato il 21 febbraio 2020, l’impugnazione avverso l’art. 22 è stata dichiarata tardiva. Il Comune ha in ogni caso la possibilità di disporre la sospensione dell’attività o la revoca dell’autorizzazione in caso di inerzia del titolare.

Il Tribunale ha quindi concluso dichiarando il ricorso inammissibile e irricevibile, con compensazione delle spese di lite per le peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *