Annullamento del nulla-osta per lavoro subordinato per travisamento del nominativo del cittadino extracomunitario (TAR Puglia n. 169 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per eccesso di potere da travisamento e intrinseca contraddittorietà, il provvedimento di annullamento del nulla-osta per lavoro subordinato che, in narrativa, citi un cittadino extracomunitario e, nel dispositivo, ne indichi un altro. Il vizio è evidente dalla piana lettura dell’atto e non è ricavabile aliunde con certezza quale sia il destinatario dell’azione amministrativa. L’illegittimità non è sanata dalla mancata rimozione ex officio dell’atto da parte dell’amministrazione, neppure quando il vizio sia palese.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui la Prefettura di Foggia aveva annullato il nulla-osta per lavoro subordinato rilasciato nei suoi confronti. L’atto impugnato presentava una evidente discrasia interna: in narrativa era citato un cittadino extracomunitario, mentre nel dispositivo ne veniva indicato un altro. A fondamento del ricorso era dedotto l’eccesso di potere per travisamento e intrinseca contraddittorietà del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la sostanziale e unica ragione di ricorso risiede nella contraddittorietà interna del provvedimento, il quale, alla piana lettura, non consente di individuare con certezza il destinatario dell’azione amministrativa. La difformità tra la parte narrativa e il dispositivo non è stata contestata specificamente dall’amministrazione costituita in giudizio, né è emersa alcuna prova ulteriore capace di superare l’ambiguità dell’atto.

Il Tribunale ha inoltre verificato, sulla base della documentazione versata in atti dal ricorrente, che la contestata carenza del requisito di idoneo alloggio — riferita a uno dei cittadini stranieri citati — risultava in realtà insussistente. Tale circostanza ha rafforzato la conclusione dell’evidente illegittimità del provvedimento gravato.

Il Collegio ha quindi ritenuto che la palese contraddittorietà e il travisamento dei presupposti fattuali rendessero l’atto illegittimo, indipendentemente dalla possibilità di ricavare aliunde l’intenzione dell’amministrazione. Per l’effetto, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del provvedimento finale e degli atti connessi.

Quanto alle spese, il loro regolamento ha seguito il principio della soccombenza, atteso che l’amministrazione, pur a fronte di un vizio di legittimità palese, non ha provveduto alla rimozione ex officio del provvedimento nelle more del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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