Insufficienti certificazioni di aggiornamento del personale tecnico: illegittima l’aggiudicazione per carenza di requisiti minimi dell’offerta (TAR Puglia n. 180 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di gare pubbliche per l’affidamento di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedicali, la previsione, nel capitolato tecnico quale caratteristica minima del servizio, dell’obbligo di produrre le certificazioni dei corsi di aggiornamento del personale tecnico sulle specifiche macchine oggetto dell’indagine, adeguatamente attestate dalla casa madre o da società autorizzata, costituisce un requisito essenziale dell’offerta tecnica. La sua mancanza determina l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura, senza che rilevi il principio di tassatività delle clausole di esclusione, il quale opera solo per gli adempimenti relativi alla partecipazione alla gara e non per l’accertata carenza dei requisiti minimi dell’offerta. Non è invece necessaria, in assenza di una specifica previsione della lex specialis, l’indicazione nominativa del personale tecnico impiegato, essendo sufficiente la valutazione di adeguatezza basata sul profilo tecnico-professionale.

Il Fatto

L’ASL di Bari indiceva una procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio biennale di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk su sistemi di ventilazione polmonare e anestesia di marca Draeger. Alla gara partecipavano due soli operatori economici: la società produttrice, risultata seconda classificata, e la società concorrente, aggiudicataria del servizio. La ricorrente principale impugnava l’aggiudicazione, lamentando che l’offerta dell’aggiudicataria non rispettasse le caratteristiche minime del servizio richieste dal capitolato tecnico in materia di formazione del personale, contestando l’assenza di curricula nominativi e la non conferenza delle certificazioni prodotte, relative a sole 2 delle 102 apparecchiature oggetto dell’appalto. La società aggiudicataria, costituitasi in giudizio, proponeva a sua volta ricorso incidentale per contestare l’ammissibilità dell’offerta della ricorrente principale, deducendo un illegittimo ricorso al subappalto in favore di una società terza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo della gara, dando atto della natura “paralizzante” dei due ricorsi, essendo prospettate cause reciprocamente escludenti tra i due unici concorrenti. In applicazione dei principi comunitari, il Tribunale ha ritenuto necessario esaminare entrambi i mezzi di gravame, procedendo con priorità allo scrutinio del ricorso principale, attesa l’eventuale infondatezza del ricorso incidentale.

Nel merito, il TAR ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata indicazione dei nominativi del personale tecnico nei curricula. La lettera del capitolato, che prevedeva la possibilità di variare l’organigramma del personale previa comunicazione di qualifiche e certificazioni, ha indotto il Collegio a ritenere sufficiente l’individuazione delle caratteristiche tecnico-professionali del personale, senza necessità di accedere a dati identificativi degli operatori impiegati.

Al contrario, il Tribunale ha accolto le censure relative alla carenza delle certificazioni di aggiornamento. L’aggiudicataria aveva prodotto corsi validi solo per 2 dei 102 macchinari elencati nel capitolato, in palese violazione della caratteristica minima del servizio che esigeva una costante e specifica preparazione del personale, attestata dalla casa madre o da società autorizzata. Tale carenza, ha precisato il Collegio, non può essere sanata dal mero impegno a rispettare le prescrizioni del produttore riportate nei manuali tecnici, pena lo svuotamento della cogenza della lex specialis. La sanzione espulsiva non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione, che riguarda i soli adempimenti procedurali e non la mancanza dei requisiti minimi dell’offerta.

Quanto al ricorso incidentale, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità della censura prioritaria sul subappalto, avente ad oggetto un potere amministrativo non ancora esercitato. La stazione appaltante, avendo adottato il criterio del minor prezzo, non aveva ancora valutato l’offerta tecnica della ricorrente principale, essendo tale verifica condizionata all’esito dell’esame sull’offerta del primo classificato. Le censure subordinate sono state invece rigettate perché prive di interesse o infondate. In particolare, il Collegio ha escluso che la lex specialis potesse interpretarsi nel senso di riservare al solo produttore l’esecuzione delle attività di manutenzione, non configurandosi alcuna illegittima restrizione della concorrenza. L’accoglimento del ricorso principale ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione e la riedizione della valutazione di conformità tecnica, non risultando stipulato il contratto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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