Esecuzione del giudicato sul beneficio del docente: nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 482 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e condanna l’Amministrazione all’assegnazione delle relative somme è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 senza che l’Amministrazione abbia opposto ragioni contrarie, l’obbligo di esecuzione integrale va dichiarato e, per il caso di perdurante inerzia, va nominato il commissario ad acta. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, è sufficiente a escludere la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., quando non ricorrono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza del Tribunale di Macerata n. 6/2025, il diritto di una docente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente; all’udienza camerale del 9 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: la condizione di procedibilità risulta quindi integrata.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito e, in presenza dei presupposti di legge, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Sul piano delle conseguenze, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi 120 giorni con ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento: la sola nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente in funzione acceleratoria. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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