Il diniego edilizio che ignora le osservazioni post-preavviso viola la collaborazione procedimentale (TAR Puglia n. 165 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire è illegittimo quando l’amministrazione, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non valuti le osservazioni presentate dal privato e non dia conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle stesse. Il contraddittorio procedimentale, ridotto a uno sterile adempimento formale, viola i principi di collaborazione e buon andamento di cui agli articoli 1 e 10 della legge n. 241/1990 e all’art. 97 della Costituzione. La pendenza di procedimenti di condono edilizio, risalenti nel tempo per inerzia dell’amministrazione, non può essere addotta a presupposto di un diniego che ignori il contributo dialettico del richiedente.
Il Fatto
Una società, titolare dal 1977 di una concessione edilizia per una piscina in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, presentava nel 2020 un’istanza di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione dell’impianto natatorio, ormai vetusto. L’amministrazione comunale comunicava il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando anche la mancata definizione di due domande di condono edilizio risalenti al 1986 e al 1995.
A seguito delle osservazioni della società, che chiedeva la sospensione del procedimento in attesa della definizione delle pratiche di sanatoria, il Comune emanava comunque un diniego definitivo, fondato sulla necessità di un previo piano urbanistico esecutivo, sull’inquadramento dell’intervento come nuova costruzione e sulla non conformità allo stato legittimo dell’immobile. La società impugnava il provvedimento, unitamente alla norma del PRG richiamata, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato le censure, rilevando che il diniego impugnato, pur plurimotivato, presentava ragioni non autonome e non autosufficienti. Ha quindi concentrato l’analisi sul motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale, ritenendolo assorbente.
Dalla lettura delle censure è emerso che, anche a voler superare la norma del PRG comunale per incompatibilità con il sopravvenuto art. 45 del PPTR Puglia, il presupposto indefettibile per autorizzare un intervento di demolizione e ricostruzione rimane lo stato legittimo dell’immobile, da escludersi nel caso di specie per la pendenza di due procedimenti di condono riguardanti i locali sottostanti la piscina. Tale circostanza era già stata evidenziata nel preavviso di rigetto e aveva indotto la ricorrente a invitare il Comune a sospendere il procedimento, sollecitando nel contempo la definizione delle istanze di sanatoria.
Il Tribunale ha sottolineato che l’amministrazione, senza valutare l’apporto del privato e senza motivare il mancato accoglimento delle osservazioni, ha rigettato l’istanza edilizia, disattendendo i principi di collaborazione e di buon andamento. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (TAR Puglia, sez. III, 26 settembre 2023, n. 1143), secondo cui il preavviso di rigetto persegue l’obiettivo di sviluppare un ulteriore momento di contraddittorio e mira a consentire al privato di fornire un contributo atto a orientare la decisione finale dell’amministrazione.
Ha destato particolare perplessità la circostanza che, in quarant’anni dalla prima domanda di condono e in trent’anni dalla seconda, l’amministrazione non abbia istruito e deciso le istanze di sanatoria, facendo gravare sull’istante le conseguenze della propria inerzia procedimentale. Il doveroso dialogo predecisorio, ridotto a uno sterile adempimento formale, non ha consentito alla società di apportare il proprio contributo dialettico, privando l’amministrazione di un’occasione di deflazione del contenzioso e di un’azione amministrativa efficace, anche nell’ambito della tutela dei territori costieri.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento impugnato, denegando la rifusione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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