Sei scatti stipendiali computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Piemonte n. 138 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987 spetta a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, e sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. L’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997, che subordina il beneficio al previo pagamento della contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita. I sei scatti vanno pertanto inclusi nella base di calcolo del TFS, con esclusione della rivalutazione monetaria e con riconoscimento dei soli interessi.

Il Fatto

I ricorrenti, appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, sono stati collocati in pensione a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Al momento della liquidazione del trattamento di fine servizio, l’Istituto previdenziale non ha incluso nel computo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987.

Dopo inutili diffide, gli interessati hanno agito davanti al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al ricalcolo e per la condanna dell’Istituto alla corresponsione delle somme aggiuntive, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha resistito invocando l’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 e ha eccepito la prescrizione quinquennale per una delle posizioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il lungo contrasto giurisprudenziale sulla computabilità dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio. L’indirizzo inizialmente recessivo si è ormai composto in senso favorevole al riconoscimento del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, sulla scorta delle pronunce del C.G.A.R.S. n. 926 del 2022 e della Seconda Sezione del Consiglio di Stato n. 3909, 3910, 3912 e 3914 del 2023.

Il Tribunale aderisce a tale orientamento. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379 del 1987, che escludeva la cessazione a domanda, deve ritenersi abrogato per effetto dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del D.lgs. n. 66 del 2010. Resta fermo l’art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987, che nel quadro dell’omogeneizzazione del comparto sicurezza estende l’istituto anche al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata va intesa in senso ampio, senza distinzione tra ordinamento civile e militare, come conferma il rinvio all’art. 16 della legge n. 121 del 1981. Sul piano oggettivo, il comma 2 dell’art. 6-bis riconosce il beneficio al personale che chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti, sicché anche la cessazione a domanda fa sorgere il diritto.

L’eccezione fondata sull’art. 4 del D.lgs. n. 165 del 1997 non convince. La norma si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come emerge dalla sua lettera e dal rinvio all’art. 13 del D.lgs. n. 503 del 1992, e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita, che è retribuzione differita e non trattamento pensionistico. Quanto alla prescrizione, la diffida inviata entro cinque anni dalla liquidazione ha interrotto il termine ex art. 2943 c.c.; è invece esclusa la rivalutazione monetaria, in forza dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Il ricorso è accolto, con condanna dell’INPS alla riliquidazione e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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