Onere di comunicazione immediata dei provvedimenti cautelari e decorrenza del triennio di rilevanza del grave illecito professionale (TAR Lazio n. 12917 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie del grave illecito professionale che legittima l’esclusione da una gara è integrata anche dalla sola contestata commissione di taluno dei reati di cui all’art. 98, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 36/2023, ove risulti emesso il decreto di rinvio a giudizio nei confronti del socio unico dell’operatore economico, soggetto indicato dall’art. 94, comma 3, del medesimo decreto. L’obbligo di comunicazione immediata alla stazione appaltante previsto dall’art. 96, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 riguarda non soltanto gli atti di cui all’art. 407-bis c.p.p., ma anche gli eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale antecedenti all’esercizio dell’azione penale. La violazione di tale onere informativo determina la postdatazione del termine triennale di rilevanza dell’illecito, che inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito il provvedimento omesso.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava a una procedura aperta per l’affidamento di lavori di manutenzione stradale indetta da Roma Capitale. L’amministrazione ne disponeva l’esclusione per grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 36/2023, sulla base di tre autonome ragioni: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto da parte del consorzio stabile di cui la ricorrente era consorziata, imputabili anche a quest’ultima per la c.d. teoria del contagio, atteso che il socio unico della società era anche Presidente del consorzio; il rinvio a giudizio del socio unico per il reato di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); il rinvio a giudizio per la tentata truffa aggravata in danno di Roma Capitale (art. 640, comma 2, c.p.). La ricorrente impugnava entrambe le determinazioni di esclusione, deducendo, tra l’altro, l’avvenuta decadenza del termine triennale di rilevanza degli illeciti penali: il dies a quo avrebbe dovuto essere individuato nella misura cautelare personale applicata al socio unico dal GIP il 14 dicembre 2021, e non nella successiva richiesta di rinvio a giudizio del 21 settembre 2022.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo, in via preliminare, che il provvedimento di esclusione avesse natura plurimotivata, essendo fondato su tre ipotesi di illecito professionale tra loro autonome e ciascuna di per sé idonea a sorreggerlo. La Corte ha quindi verificato la legittimità dell’esclusione con riferimento alla sola ipotesi di cui alla lett. g) del comma 3 dell’art. 98 d.lgs. n. 36/2023, relativa alla contestata commissione di reati, ritenendola resistente alle censure.
In particolare, il Collegio ha disatteso la tesi della ricorrente circa la retrodatazione del dies a quo del triennio alla data di applicazione della misura cautelare del 14 dicembre 2021, valorizzando l’onere di comunicazione imposto dall’art. 96, comma 12, d.lgs. n. 36/2023. Nell’offerta la società aveva dichiarato esclusivamente il decreto di rinvio a giudizio del socio unico, senza menzionare la precedente misura cautelare, segnalata solo in sede di memoria difensiva nell’ambito del procedimento di esclusione. Tale omissione, ad avviso del TAR, integra la violazione dell’obbligo informativo, con la conseguenza che il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito il provvedimento.
La Corte ha inoltre escluso che l’obbligo di comunicazione possa ritenersi limitato ai soli atti di esercizio dell’azione penale, rilevando che la norma fa espresso riferimento ai provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lett. c) del comma 10 dell’art. 96, tra i quali sono espressamente annoverati anche gli eventuali provvedimenti cautelari personali o reali. Ha infine respinto l’eccezione di integrazione postuma della motivazione, osservando che le deduzioni di Roma Capitale in ordine alla violazione dell’onere informativo costituivano mere argomentazioni difensive in replica alle censure della ricorrente.
Il TAR ha ritenuto corretta la valutazione discrezionale dell’amministrazione in ordine all’inaffidabilità dell’operatore economico, evidenziando la stretta analogia tra l’appalto che ha originato il procedimento penale e quello oggetto della nuova gara, la gravità delle condotte contestate e l’identità del centro decisionale che governa entrambe le imprese, elementi che giustificano il giudizio prognostico negativo circa la corretta esecuzione del contratto. In ragione della natura plurimotivata del provvedimento, sono state dichiarate assorbite le censure relative alle ulteriori ipotesi di illecito professionale.
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Nota della Redazione
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