Il TAR Puglia conferma i lavori pubblici fondati su decisione del giudice ordinario non definitiva (TAR Puglia n. 45 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo che dà esecuzione a lavori pubblici è respinta quando l’attività dell’Amministrazione trova base legale in una decisione del giudice ordinario, di primo e secondo grado, ancorché non passata in giudicato. Nel contrapposto bilanciamento degli interessi, la prevalenza è accordata all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, ove funzionale alla migliore viabilità e sicurezza stradale. Non sussiste il pericolo di danno grave e irreparabile se gli effetti del provvedimento sono suscettibili di successiva rimozione in caso di annullamento della decisione del giudice ordinario. L’eventuale pregiudizio è quindi reversibile e non integra gli estremi del danno grave e irreparabile richiesto per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’ordinanza n. 2025/03756 del Comune di Bari, adottata il 21.11.2025, avente ad oggetto la viabilità della via Lippolis in Santo Spirito. Il provvedimento, che ha disposto la revoca del divieto di transito, è stato impugnato dal ricorrente dinanzi al TAR Puglia, che ha chiesto l’annullamento dell’atto previa sospensione della sua efficacia.
La domanda cautelare è stata presentata in via incidentale, contestualmente al ricorso nel quale il ricorrente ha dedotto la lesione dei propri interessi connessi alla circolazione stradale. L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere all’istanza, evidenziando la legittimità dell’intervento e la sua funzionalità rispetto alle esigenze di viabilità e sicurezza del traffico nell’area interessata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha ritenuto che la domanda cautelare non sia suscettibile di positivo accoglimento, valorizzando il presupposto fattuale e giuridico su cui si fonda l’attività dell’Amministrazione. L’opera pubblica trova base legale in una decisione del giudice ordinario, di primo e secondo grado, che ha reso opportuno procedere con i lavori pubblici in oggetto, nel contrapposto bilanciamento degli interessi coinvolti.
La decisione del giudice ordinario, sebbene non ancora passata in giudicato, costituisce un titolo che legittima l’intervento dell’Amministrazione. Il TAR ha escluso che il ricorrente possa subire un pericolo di danno grave e irreparabile dall’esecuzione del provvedimento. L’apertura al traffico della via è funzionale alla migliore viabilità e sicurezza stradale, come risulta dalla valutazione degli uffici tecnici competenti, e non determina una compromissione definitiva della situazione giuridica del ricorrente.
La reversibilità degli effetti è l’elemento decisivo: in caso di annullamento della decisione del giudice ordinario in sede di legittimità, l’Amministrazione potrà successivamente disporre la chiusura della via, lasciando impregiudicati i diritti della parte ricorrente. La natura temporanea e rimediabile del pregiudizio ha quindi indotto il Collegio a ritenere non integrato il requisito del periculum in mora. La camera di consiglio ha conseguentemente respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
Nota della Redazione
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