Revoca nulla osta lavoro stagionale: sospensione cautelare in attesa di verifiche su marche da bollo (TAR Puglia n. 44 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove ritenga necessaria l’acquisizione di elementi istruttori per valutare la fondatezza del ricorso, può disporre l’assunzione di una relazione dall’amministrazione resistente e rinviare la decisione cautelare a una successiva camera di consiglio. In tale ipotesi, la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris può essere temporaneamente tutelata mediante l’adozione di una misura cautelare interinale, che sospende l’efficacia del provvedimento impugnato fino alla nuova data di trattazione. L’ordinanza assume valenza di misura provvisoria funzionale alla completezza del giudizio cautelare, non implicando un’accertamento definitivo sulla legittimità dell’atto.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal decreto con cui la Prefettura di Foggia ha disposto la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale rilasciati in favore dei ricorrenti, cittadini stranieri, a seguito dell’istanza presentata dal datore di lavoro. Il provvedimento impugnato si fondava sul presupposto della presunta non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo indicate nella richiesta, nonché sulla pretesa mendacità delle autodichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.

I ricorrenti hanno impugnato il decreto dinanzi al TAR per la Puglia, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, deducendo profili di illegittimità. Si sono costituite le amministrazioni resistenti, affidando la difesa all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, pur in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto necessaria l’acquisizione di elementi istruttori per verificare la fondatezza delle doglianze attoree. In particolare, ha ravvisato l’esigenza di ottenere una relazione dalla Prefettura che chiarisca, tra l’altro, il numero complessivo delle irregolarità concernenti il pagamento della marca da bollo allegata alla richiesta di nulla osta, riscontrate alla data odierna, e l’eventuale esito delle indagini penali seguite alle comunicazioni di notizia di reato all’autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte ha quindi disposto l’acquisizione della documentazione menzionata nel provvedimento impugnato, ivi compresa la richiesta di nulla osta sulla quale sono stati apposti i codici identificativi della marca da bollo, ritenendo tali elementi potenzialmente decisivi ai fini della valutazione sulla legittimità della revoca.

Nell’attesa di tale acquisizione, il Collegio ha considerato di rinviare ogni decisione sulla domanda cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla presentazione della documentazione, fissata al 18 marzo 2026. Al contempo, ha ritenuto di dover disporre nel frattempo la temporanea sospensione del provvedimento impugnato, configurando una misura cautelare provvisoria.

La misura è stata motivata dalla necessità di non lasciare privi di tutela i ricorrenti nell’intervallo temporale necessario al completamento dell’istruttoria, bilanciando l’interesse pubblico con la posizione soggettiva degli istanti. L’ordinanza è stata quindi adottata in funzione cautelare, con efficacia limitata fino alla nuova data di trattazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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