Ottemperanza per supplenze docenti: nomina commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 3445 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che accerta il diritto del docente supplente alla corresponsione della retribuzione professionale per i giorni di servizio prestati, costituisce titolo idoneo per l’azione di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non provveda al pagamento del dovuto è dichiarata inottemperante, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, era stato accertato il diritto di un docente alla corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.3.2001, per i giorni di servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 in forza di contratti di supplenza temporanea, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma dovuta, oltre interessi.
La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato senza che il Ministero provvedesse ad alcun adempimento. Il ricorrente agiva quindi dinanzi al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza del titolo esecutivo giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato la fondatezza del ricorso, osservando che, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno evidenziato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti neppure parziali. La resistente, costituita con memoria di stile, non aveva formulato alcuna deduzione sull’an e sul quantum del credito, che risultava quindi non contestato. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, che avrebbe provveduto entro il successivo termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a spese dell’amministrazione inadempiente.
Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente e liquidate in favore del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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