Difetto di giurisdizione su pretesa saldo a patronati (TAR Lazio n. 2330 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamento degli istituti di patronato, la controversia con cui l’istituto ricorrente censuri le modalità e i tempi di pagamento del saldo a sé spettante per una data annualità, subordinati di fatto al graduale recupero delle somme erogate in eccesso ad altri patronati, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La posizione azionata è di diritto soggettivo, poiché il ricorrente non contesta l’ammontare del finanziamento né la quota riconosciuta ad altri, ma pretende la corresponsione di quanto dovuto senza dilazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. Il mero coinvolgimento di un interesse pubblico, per il quale il Ministero operi come debitore e non come autorità, non basta a radicare la giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Un istituto di patronato ha impugnato il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ripartito e assegnato, al netto delle quote non disponibili, i fondi destinati agli istituti di patronato per l’annualità 2020, ai sensi della legge n. 152/2001 e del d.m. n. 193/2008, unitamente al precedente decreto n. 3/2024.

La censura centrale riguarda il rinvio del saldo dovuto a data futura e incerta, condizionato al recupero delle somme pagate in eccesso ad altri patronati. Il ricorrente ha chiesto anche la declaratoria del diritto a percepire le somme con rivalutazione monetaria e interessi ex d.lgs. n. 231/2002, fino all’effettivo soddisfo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73 cod. proc. amm., del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha dichiarato il ricorso inammissibile per tale ragione, in favore del giudice ordinario.

Per individuare l’oggetto della domanda e il discrimine tra le giurisdizioni, il Tribunale richiama il principio per cui occorre esaminare la causa petendi, ossia il complesso degli argomenti in fatto e in diritto che rivelano l’intrinseca natura della posizione soggettiva invocata. Nel caso concreto, il patronato contesta la determinazione di pagare in ritardo e in modo parcellizzato le somme ancora dovute.

La situazione giuridica azionata consiste nel diritto di non subire le conseguenze delle modalità graduali di recupero e, in definitiva, di non patire ulteriori ritardi nel pagamento delle somme per cui il patronato ha titolo. Tale posizione, osserva il Collegio, è di diritto soggettivo, poiché trae fondamento dalla legge n. 152/2001 e dal d.m. n. 193/2008 e non tollera condizioni o termini ulteriori.

Il Tribunale esamina poi la tesi che ricondurrebbe la materia alla giurisdizione esclusiva ex art. 133, primo comma, lett. c), cod. proc. amm.. Rileva però che non basta l’attinenza della controversia a una data materia: serve che si discuta della legittimità di provvedimenti espressione di pubblici poteri, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. L’interesse pubblicistico non è sufficiente se manca il potere di supremazia rispetto allo specifico oggetto del contenzioso, occorrendo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, nel senso indicato dalla Corte cost. n. 204 del 2004.

Il ricorrente non censura i criteri di riparto del fondo né la quota riconosciuta ad altri patronati, ma la condotta del Ministero-debitore che rinvia il pagamento subordinandolo ai recuperi. La pretesa si misura dunque con la scelta di recuperare con gradualità le somme anticipate in eccesso, non con l’esercizio di un potere autoritativo. Da qui la declaratoria di inammissibilità della domanda di annullamento e di quella consequenziale, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese sono integralmente compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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