Revoca nulla osta lavoro stagionale per marca da bollo sospesa in via cautelare in attesa di verifiche istruttorie (TAR Puglia n. 43 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale disposta sul presupposto della non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo apposte sulla richiesta di nulla osta, il giudice amministrativo, valutata la fondatezza del fumus boni iuris, può disporre l’acquisizione istruttoria di una relazione dell’Amministrazione che chiarisca il numero complessivo delle irregolarità riscontrate e l’esito delle indagini penali conseguenti alle comunicazioni di notizia di reato. In pendenza di tale acquisizione, la domanda cautelare può essere temporaneamente accolta, con sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato fino alla successiva camera di consiglio, senza che ciò comporti una decisione definitiva sull’istanza di sospensione.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Prefettura di Foggia aveva disposto la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale rilasciati a suo favore, sul presupposto della presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate in domanda e della pretesa mendacità delle autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 in sede di presentazione dell’istanza. Il ricorso era accompagnato da domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del provvedimento, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, esaminata la domanda cautelare, ha ritenuto necessario acquisire in via istruttoria una relazione che fornisca chiarimenti in ordine a quanto specificamente asserito nel ricorso, con particolare riferimento al numero complessivo delle irregolarità concernenti il pagamento della marca da bollo allegata alla richiesta di nulla osta, riscontrate alla data odierna, e all’eventuale esito delle indagini penali seguite alle comunicazioni di notizia di reato all’autorità giudiziaria ordinaria.

La Corte ha ordinato alla Prefettura di Foggia di depositare la documentazione indicata entro il termine di venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, corredata da copia dei documenti menzionati nel provvedimento impugnato, ivi compresa la richiesta di nulla osta all’ingresso sulla quale sono stati apposti i codici identificativi della marca da bollo.

In attesa di tale acquisizione istruttoria, il Tribunale ha ritenuto di dover rinviare ogni decisione sulla istanza cautelare alla prima camera di consiglio successiva alla presentazione della documentazione, disponendo nel frattempo la temporanea sospensione del provvedimento impugnato fino alla data della prossima camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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