Obbligo di provvedere edilizio per decadenze espropriative (TAR Puglia n. 127/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di decadenza di un vincolo urbanistico preordinato all’espropriazione, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di attribuire una nuova destinazione all’area interessata, applicandosi la disciplina delle c.d. “zone bianche” di cui all’art. 9 d.P.R. n. 380/2001. Tale obbligo di provvedere non viene meno neppure quando l’istanza sia ritenuta manifestamente infondata, atteso che l’art. 2 della legge n. 241/1990 impone comunque la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, sia pure in forma semplificata. La mancata risposta non può essere giustificata da esigenze organizzative dell’Ente. Non assumono la qualità di controinteressati i proprietari delle aree confinanti il cui pregiudizio dalla modifica urbanistica sia meramente ipotetico.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un terreno, esponevano che l’area era gravata da vincoli espropriativi derivanti dal piano regolatore generale adottato nel 1980 e approvato nel 1984, ormai decaduti per decorso del quinquennio. Dopo la realizzazione di parte delle opere viarie, il suolo residuo era divenuto “zona bianca”. Con tre distinte pec, i privati avevano chiesto al Comune di avviare una variante urbanistica per attribuire all’area una destinazione residenziale, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione, gli interessati avevano proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Ente a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato, rilevando come la qualifica dei proprietari confinanti, invocata dal Comune, fosse del tutto ipotetica e non certa, potendo gli stessi ricevere un vantaggio dalla nuova qualificazione urbanistica. Il Tribunale ha quindi affermato la sussistenza dell’obbligo astratto di provvedere in merito all’istanza di riqualificazione delle c.d. zone bianche, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’Amministrazione deve attribuire una nuova destinazione all’area interessata dal vincolo decaduto.
Quanto all’eccezione del Comune, che escludeva l’obbligo di rispondere a istanze infondate o emulative, il giudice ha osservato che l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 impone testualmente all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ravvisi la manifesta infondatezza della domanda, attraverso una motivazione semplificata. La natura conformativa o espropriativa del vincolo, dedotta dalla difesa civica, avrebbe potuto essere agevolmente illustrata in una risposta sintetica, senza che ciò comportasse uno sproporzionato impegno di risorse.
La Corte ha infine dichiarato l’obbligo del Comune di provvedere sulla richiesta di riqualificazione entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, senza disporre la nomina di un commissario ad acta, in considerazione della collaborazione assicurata dall’Ente in sede di discussione orale. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.