Cessazione della materia del contendere e spese: vale la soccombenza virtuale se l’autotutela segue il ricorso (TAR Sardegna n. 616 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento di annullamento in autotutela dell’atto impugnato, successiva alla notificazione e al deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. Tale esito processuale non comporta, di per sé, l’esclusione della condanna dell’amministrazione alle spese di lite, atteso che la spontanea rimozione dell’atto, pur valendo a evitare l’accertamento giudiziale dell’illegittimità, non equivale a un accordo tra le parti sulla compensazione. L’amministrazione risponde secondo il principio della soccombenza virtuale, salvo che la definizione bonaria della controversia non sia intervenuta in un momento tale da privare il ricorso della sua funzione. Il comportamento processuale dell’amministrazione, che ha prontamente rimosso l’atto, può essere valutato solo ai fini della quantificazione delle spese, non già della loro radicale esclusione.
Il Fatto
Il Comune di Bitti impugnava, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, la determina del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese di rigetto della domanda di sostegno presentata per l’annualità 2019 nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 8, Sottomisura 8.3. Il ricorso, notificato il 25 luglio 2025 e depositato il successivo 29 luglio, era proposto in prossimità della scadenza del termine di legge. In data successiva alla notificazione, l’Agenzia ARGEA Sardegna, con determinazione dell’8 agosto 2025, annullava in autotutela la determina impugnata. Il Comune chiedeva quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite; ARGEA, costituitasi, concordava sulla cessazione ma insisteva per la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo regionale, preso atto dell’intervenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato, adottato dopo la notifica e il deposito del ricorso, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, conformemente alla richiesta concorde delle parti. Il Collegio ha quindi affrontato la questione delle spese di lite, accogliendo la domanda del Comune ricorrente di condanna dell’Agenzia secondo il principio della soccombenza virtuale.
La sentenza chiarisce che la spontanea rimozione dell’atto e la definizione bonaria della controversia assumono rilevanza ai fini della valutazione positiva del comportamento processuale dell’amministrazione e, conseguentemente, della quantificazione delle spese, poiché evitano l’accertamento giudiziale dell’illegittimità. Tale circostanza, tuttavia, non può di per sé condurre a una radicale esclusione della condanna, in mancanza di un espresso accordo tra le parti sulla compensazione.
Il Collegio ha altresì respinto l’eccezione di ARGEA secondo cui il risultato sostanziale sarebbe stato comunque raggiunto anche in assenza del ricorso, rilevando come tale affermazione fosse priva di riscontro. L’atto di autotutela, infatti, è intervenuto successivamente sia alla notifica sia al deposito del ricorso, proposto peraltro in prossimità della scadenza del termine di impugnazione. Di qui la condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate in misura contenuta in ragione del corretto comportamento processuale e della serialità dei giudizi, oltre al rimborso del contributo unificato se assolto.
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Nota della Redazione
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