Transito militare: il diniego di deroga per gravi motivi di salute va motivato (TAR Puglia n. 129 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transito del personale militare nei ruoli civili dell’Amministrazione della Difesa, disciplinato dall’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e dalla circolare ministeriale che ne integra i criteri applicativi, l’istanza di assegnazione della sede di servizio in deroga al criterio regionale, presentata per la sussistenza di documentate e gravi situazioni sanitarie personali, non può essere disattesa senza un’apposita e adeguata motivazione. L’Amministrazione, pur nell’ambito della sua ampia discrezionalità, è tenuta a esplicitare le ragioni, anche di natura logistica od organizzativa, che impediscono l’accoglimento dell’istanza, non potendo il diniego limitarsi a un implicito riferimento alla procedura standard. L’insufficienza motivazionale determina l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria, con conseguente obbligo di riesame della posizione dell’interessato.

Il Fatto

Un ufficiale dell’Esercito Italiano, affetto da gravi patologie e dichiarato non idoneo in modo assoluto al servizio militare, ma idoneo al transito nei ruoli civili ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, presentava domanda di assegnazione a una sede in Sicilia, invocando la deroga prevista dalla circolare ministeriale per i casi di documentate e gravi situazioni sanitarie personali. La Commissione sui transiti, nella riunione del 27 novembre 2024, gli assegnava invece una sede in Puglia, senza alcuna motivazione in ordine alla mancata applicazione della deroga richiesta.

Il provvedimento di transito veniva impugnato dall’interessato, che deduceva il difetto di motivazione e di istruttoria da parte dell’Amministrazione militare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure di difetto di motivazione. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e nel decreto ministeriale del 18 aprile 2002, precisando che la circolare n. 051229 del 25 luglio 2023 integra la disciplina sui criteri di assegnazione del personale transitato.

In particolare, l'”Annesso 1″ della circolare stabilisce che, al fine della determinazione della sede di prima assegnazione, si può derogare ai criteri generali (ente di servizio, regione di ultimo servizio, regione più prossima) in presenza di documentate e gravi situazioni sanitarie personali. Tale deroga, ha osservato il Tribunale, impone all’Amministrazione, al cospetto di precise e documentate indicazioni provenienti dall’istante, di esplicitare la valutazione compiuta, dando conto degli elementi puntuali che hanno impedito l’applicazione della deroga stessa.

Nella fattispecie, l’Amministrazione aveva omesso qualsiasi motivazione in ordine alle esigenze sanitarie rappresentate dal ricorrente, non risultando agli atti alcuna valutazione in merito alla richiesta di assegnazione in deroga. Il Collegio, richiamando la propria giurisprudenza e quella di altri TAR, ha quindi ravvisato l’insufficienza motivazionale del diniego, che non consente di apprezzare le ragioni effettive che si oppongono all’accoglimento dell’istanza.

L’accoglimento dell’azione di annullamento per difetto di motivazione ha determinato il conseguente annullamento degli atti impugnati, limitatamente all’assegnazione della sede, con l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi con più esplicita motivazione nel termine di sessanta giorni. Il Tribunale ha invece respinto la domanda volta a ottenere l’attribuzione diretta della sede in Trapani, in ragione della necessità di un preventivo riesame da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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