Conversione permesso soggiorno: riesame doveroso per osservazioni endoprocedimentali (TAR Lombardia n. 596 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il Tribunale Amministrativo deve verificare la fondatezza dei motivi di censura al sommario esame proprio della fase. La necessità che l’Amministrazione riesamini l’istanza del privato sussiste ove il provvedimento di diniego non abbia adeguatamente considerato le osservazioni endoprocedimentali e i documenti prodotti dall’interessato nel corso del procedimento. La sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è disposta a tutela del pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla possibile espulsione dal territorio nazionale, configurando un onere per l’Amministrazione di procedere a un nuovo esame nel termine fissato. La valutazione sulla ricevibilità del ricorso e sull’istanza di rimessione in termini per errore scusabile è riservata al merito.
Il Fatto
La vicenda origina dal diniego opposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione alla richiesta di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente, che aveva instaurato un connesso giudizio avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, dichiarava di aver appreso dell’esistenza del decreto di rigetto solo a seguito della costituzione del Ministero dell’Interno e del deposito di una memoria difensiva in quel procedimento. Ciò lo induceva a proporre ricorso con istanza di rimessione in termini per errore scusabile, chiedendo l’annullamento previa sospensione del provvedimento avversato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nella camera di consiglio del 14 maggio 2026, ha riservato al merito la valutazione piena sulla ricevibilità del ricorso e sulla domanda di rimessione in termini, da effettuarsi anche alla luce della documentazione che l’Amministrazione avrebbe dovuto depositare circa la notifica del provvedimento definitivo.
Al sommario esame della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto i motivi di censura fondati limitatamente alla necessità che l’Amministrazione riesamini l’istanza. Il thema decidendum si concentra sull’obbligo di valutare le osservazioni endoprocedimentali dell’interessato e i documenti prodotti in fase procedimentale, elementi che il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente considerato.
Sussiste, inoltre, il requisito del periculum in mora: l’esecuzione del provvedimento comporterebbe per il ricorrente un pregiudizio grave e irreparabile, derivante dall’espulsione dal territorio nazionale. La natura del bene giuridico coinvolto, afferente alla posizione giuridica del cittadino straniero nel contesto lavorativo, giustifica la misura cautelare.
L’accoglimento dell’istanza è stato pertanto disposto ai fini del riesame da parte della Prefettura, da effettuarsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, con l’onere per l’Amministrazione di dare immediata notizia al T.A.R. dell’avvenuto riesame. Per la prosecuzione della trattazione della domanda e la verifica dell’ottemperanza all’ordine di riesame, è stata fissata l’udienza in camera di consiglio del 25 settembre 2026. Le spese di lite sono state liquidate all’esito della fase.
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Nota della Redazione
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