L’ordine di demolizione è atto vincolato che non richiede motivazione rafforzata (TAR Puglia n. 126 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive è atto vincolato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e non richiede una motivazione rafforzata sulla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione, né una comparazione con l’interesse privato e con il tempo trascorso. Il decorso del tempo non radica alcun legittimo affidamento tutelabile, trattandosi di illecito edilizio permanente. Nei procedimenti sanzionatori vincolati, la mancata comunicazione di avvio è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, salvo che il privato dimostri quale contributo avrebbe potuto fornire. L’intervento ad opponendum del proprietario del fondo confinante è ammissibile in virtù della vicinitas, purché sussista un interesse concreto e attuale al mantenimento del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di quattro manufatti in muratura e di un piazzale in calcestruzzo di circa 700 mq, realizzati in assenza di titolo edilizio. Gli abusi erano emersi all’esito di un sopralluogo della Polizia Locale, svolto su delega dell’autorità giudiziaria a seguito di un esposto del proprietario del fondo limitrofo.
La ricorrente deduceva, con il primo motivo, il difetto di istruttoria e l’omessa motivazione rafforzata, invocando il lungo lasso di tempo trascorso (opere risalenti al 1988 e piazzale al 2010) e la necessità di valutare l’interesse pubblico attuale alla demolizione. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune e il controinteressato resistevano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato ammissibile l’intervento ad opponendum spiegato dal proprietario del fondo confinante, riconoscendo in capo allo stesso la legittimazione per vicinitas e un interesse personale, concreto e attuale al mantenimento dell’ordine di demolizione, desumibile dal pregiudizio economico per il deprezzamento del fondo e dal maggior carico urbanistico determinato dall’attività abusiva.
Nel merito, il primo motivo è stato respinto richiamando il consolidato principio secondo cui il provvedimento di demolizione è atto vincolato, fondato esclusivamente sull’accertamento dell’abuso (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017). Non è dovuta alcuna motivazione specifica sull’interesse pubblico attuale alla demolizione, né una comparazione con l’interesse privato e con il tempo trascorso. Il decorso del tempo, ha precisato il TAR, non consolida alcun legittimo affidamento, poiché l’illecito permanente non è sanabile per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione e l’interesse al ripristino della legalità prevale strutturalmente sull’interesse privato al mantenimento dell’opera.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la rilevanza della mancata comunicazione di avvio del procedimento, applicando l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Trattandosi di atto vincolato, la sanzione demolitoria consegue automaticamente all’accertamento dell’abuso, senza margini di discrezionalità, e la ricorrente non ha specificato quale contributo avrebbe potuto offrire. Le deduzioni sulla vetustà e sulla modestia delle opere sono state ritenute giuridicamente irrilevanti.
Il TAR ha inoltre rilevato che i titoli edilizi richiamati dalla ricorrente (concessione del 1984 e DIA del 2001) non coprono le specifiche opere contestate, la cui natura abusiva non è stata contestata. In ragione della soccombenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del Comune e del controinteressato.
Nota della Redazione
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