Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse dopo l’istanza di protezione internazionale (TAR Puglia n. 119 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere deve permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia. L’avvio di un diverso e successivo iter procedurale, finalizzato al rilascio di un titolo di soggiorno per lo straniero, che possa culminare con l’accoglimento dell’istanza, determina il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. In tale evenienza, il ricorso avverso il provvedimento di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno deve essere dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto il nullaosta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Bari attraverso il decreto flussi. Dopo l’ingresso in Italia, avvenuto in data 24.6.2025, in attesa della definizione del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno e non avendo ricevuto comunicazioni dalla Questura di Bari, si era recato presso gli uffici preposti per ottenere informazioni senza esito. A causa dell’aggravarsi della propria situazione personale e socioeconomica nel paese d’origine, aveva presentato alla Questura di Bari una domanda di protezione internazionale. La Questura, tuttavia, gli aveva notificato un provvedimento di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno. Avverso tale atto il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 5 e 6, e dell’art. 8.1, lettera f), del d.lgs. n. 286/1998, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la violazione dell’art. 10 della Costituzione e dell’art. 8 CEDU.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha rilevato che, in data 22.1.2026, l’interessato aveva presentato una nuova istanza di protezione internazionale ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno a diverso titolo. Questo nuovo atto ha comportato l’avvio di un autonomo e differente iter procedurale volto a garantire la permanenza in Italia dello straniero, che potrebbe concludersi con il rilascio del titolo di soggiorno. Alla luce di tale circostanza, il Collegio ha ritenuto di dover dare atto del sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il giudice ha ribadito il principio per cui l’interesse a ricorrere non deve sussistere solo al momento della proposizione dell’impugnativa, ma anche in epoca successiva, in quanto le condizioni dell’azione devono perdurare fino al momento del passaggio in decisione della controversia. Nel caso di specie, poiché la prosecuzione del giudizio non avrebbe arrecato alcuna utilità concreta al ricorrente, il gravame è stato dichiarato improcedibile.

Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e della sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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