Accertamento del silenzio-inadempimento: onere del Comune di produrre gli atti del procedimento e relazione istruttoria (TAR Puglia n. 118 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo, ove ritenga necessario acquisire elementi per il decidere, può disporre d’ufficio specifici adempimenti istruttori ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., consistenti nell’ordine all’Amministrazione di depositare gli atti del procedimento e di rendere una sintetica relazione di chiarimenti circa la posizione giuridica del bene oggetto di segnalazione, nonché circa l’istruttoria e le decisioni, anche interlocutorie, assunte in ordine alle istanze del privato. L’inottemperanza all’ordine istruttorio non esonera l’Amministrazione dall’onere di produzione documentale imposto dal citato art. 46, comma 2, c.p.a., atteso che tale obbligo sussiste indipendentemente dalla costituzione in giudizio dell’ente. L’ordinanza che dispone gli incombenti istruttori e fissa l’udienza di discussione del merito non definisce il giudizio, ma è funzionale alla completezza dell’accertamento demandato al giudice.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in un condominio nel Comune di Cassano delle Murge, aveva presentato segnalazioni e denunce riguardanti la presunta non conformità urbanistica di una struttura in ferro zincata con copertura in materiale plastico, installata nell’atrio condominiale. A seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza di demolizione n. 91 del 4 dicembre 2023, disposto con sentenza del TAR Puglia, sez. III, 6 maggio 2024, n. 567, l’Amministrazione era rimasta inerte rispetto alle ulteriori istanze della ricorrente, che lamentava il mancato completamento dell’attività istruttoria.
La ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, nonché per la dichiarazione che il manufatto fosse privo dei caratteri di precarietà e amovibilità e non assentibile senza titolo abilitativo. Il Comune non si costituiva, omettendo altresì il deposito degli atti procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR, premessa la necessità di acquisire elementi conoscitivi completi, ha ritenuto indispensabile disporre adempimenti istruttori. In primo luogo, l’ordinanza richiama il disposto dell’art. 46, comma 2, c.p.a. che impone all’Amministrazione il deposito degli atti del procedimento, obbligo che permane anche in caso di mancata costituzione.
Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione il deposito degli atti del procedimento e una sintetica relazione di chiarimenti circa la posizione giuridica urbanistico-edilizia del manufatto per cui si controverte, con specifico riferimento all’istruttoria e alle decisioni, anche interlocutorie, assunte sulle segnalazioni della ricorrente. L’adempimento è stato fissato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza.
La decisione sottolinea la natura funzionale dell’istruttoria, preordinata a garantire al giudice la piena cognizione della vicenda amministrativa prima della decisione di merito, che è stata contestualmente calendarizzata all’udienza del 30 settembre 2026. L’ordinanza non si pronuncia pertanto sulle domande proposte, ma regola il prosieguo del giudizio.
Nota della Redazione
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