Il difetto di procura ad litem rende inammissibile il ricorso contro il diniego di visto (TAR Lazio n. 11703 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di procura alle liti, il ricorso il cui mandato ad litem sia carente dell’autenticazione dell’identità del sottoscrittore, apposta da un organo competente secondo la normativa processuale italiana, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. a), c.p.a. In materia di diniego di visto, la valutazione dell’Ambasciata circa la sussistenza del rischio migratorio, fondata su elementi quali la mancata coerenza tra formazione pregressa e corso di studi, l’inattendibilità delle informazioni fornite e l’insufficienza delle garanzie economiche, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che deve essere sorretta da adeguato esame delle osservazioni e documentazioni presentate nel procedimento.
Il Fatto
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte del ricorrente, del provvedimento con cui l’Ambasciata d’Italia a Dhaka aveva respinto la richiesta di visto per ragioni di studio – tirocinio. Il diniego era motivato dalla mancata coerenza tra la formazione pregressa e il corso di studi per cui era richiesto il visto, dall’inattendibilità delle informazioni rese circa il corso seguito nel Paese di provenienza e dalla mancanza di adeguate garanzie economiche.
A seguito di un primo ricorso, l’Amministrazione aveva riesaminato la posizione, ma aveva nuovamente respinto l’istanza con un secondo provvedimento, avverso cui il ricorrente aveva proposto motivi aggiunti, deducendo la mancata valutazione della documentazione prodotta e la sussistenza di requisiti economici sufficienti. Il giudizio è stato definito all’esito dell’udienza pubblica del 9 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto rilevato che il ricorso principale era inammissibile per difetto di procura. Il mandato alle liti, infatti, era carente dell’autenticazione dell’identità del sottoscrittore, requisito necessario per la sua validità. Tale carenza ha comportato l’applicazione del combinato disposto degli artt. 40, comma 1, lett. g) e 44, comma 1, lett. a), c.p.a., non essendo l’atto introduttivo sottoscritto da un difensore munito di valida procura.
In via meramente esplicativa, il Tribunale ha inoltre osservato che il ricorso principale sarebbe stato comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, derivante dall’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, che rendeva inoppugnabile il successivo diniego. Con riferimento al merito, la Corte ha scrutinato le censure concernenti la mancata valutazione dei documenti e la prova dell’effettiva frequenza del corso.
Dalla relazione depositata dall’Ambasciata è emerso che il ricorrente, nel corso del colloquio, non aveva dimostrato di conoscere elementi fondamentali del corso che asseriva di aver frequentato. Tale circostanza, unitamente alla risalenza e all’esiguità del saldo dell’estratto conto prodotto e all’assenza di prova sulla capacità reddituale del padre, ha indotto il Collegio a ritenere correttamente valorizzati dall’Amministrazione gli elementi indicativi della sussistenza del rischio migratorio.
La Corte ha infine giudicato infondata la censura sulla violazione del contraddittorio, osservando che le osservazioni e la documentazione presentate nel corso del procedimento erano state oggetto di adeguato esame da parte dell’Ambasciata. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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