Silenzio assenso e vincoli PNRR nella localizzazione degli impianti di telecomunicazione (TAR Puglia n. 35 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di installazione di impianti di telecomunicazioni, la mancata conclusione del procedimento entro i termini previsti determina la formazione del titolo autorizzatorio per silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. La scelta del sito non può essere sindacata dall’amministrazione comunale quando risulti limitata dagli obblighi assunti dall’operatore negli atti di gara PNRR, dovendosi garantire la compiuta ed efficiente erogazione del servizio. L’interesse pubblico alla rapida realizzazione delle infrastrutture di comunicazione, finanziate con risorse del PNRR, integra il presupposto del periculum in mora ai fini della sospensione cautelare del provvedimento di diniego.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni presentava al Comune di Conversano, in data 3 settembre 2025, un’istanza per l’autorizzazione all’installazione di un impianto di comunicazione elettronica, nell’ambito del programma di realizzazione delle opere previste dal PNRR. L’amministrazione comunale, con atto del 13 novembre 2025, rispondeva negativamente, richiamando le previsioni del proprio regolamento comunale sulla disciplina degli impianti per telecomunicazioni. L’operatore impugnava il provvedimento, deducendo l’intervenuta formazione del titolo autorizzatorio per silenzio assenso e l’illegittimità delle norme regolamentari applicate, e chiedeva la sospensione cautelare degli effetti del diniego.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella fase cautelare, ha ritenuto il ricorso assistito da elementi di fondatezza, rilevando in primo luogo la maturazione del titolo autorizzatorio per silenzio assenso, ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, considerato il decorso del termine procedimentale dalla richiesta presentata il 3 settembre 2025. Il Collegio ha quindi superato l’opposizione basata sulle previsioni regolamentari comunali, affermando che la scelta del sito non è libera ma condizionata da quanto disposto dagli atti di gara PNRR, dai quali risulta che il sito individuato è l’unico idoneo ad assicurare la compiuta ed efficiente erogazione del servizio di comunicazione elettronica.

Sotto il profilo del periculum in mora, il Tribunale ha evidenziato che l’intervento richiesto è necessario per garantire le inderogabili esigenze di funzionalità della rete e per assicurare alla collettività i nuovi servizi di comunicazione elettronica, la cui realizzazione rientra tra le opere previste dal PNRR. La natura finanziata dell’opera e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi di digitalizzazione del Paese hanno pertanto integrato il requisito dell’urgenza, richiesto per l’accoglimento della domanda cautelare. Il Collegio ha conseguentemente accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, compensando le spese della fase e fissando l’udienza pubblica di merito per il 28 aprile 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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