Legittimità dei quiz a risposta multipla e criteri di redazione (TAR Lazio n. 11513 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di una graduatoria concorsuale deve essere respinta se i quesiti a risposta multipla contestati sono formulati in modo chiaro e univoco, ancorché contengano fattori “distrattori” che richiedano una preparazione solida per essere scartati. In materia di concorsi pubblici, un quesito è legittimo quando ammette un’unica risposta esatta, desumibile dal dato normativo di riferimento, senza che sia necessario riprodurre integralmente la disposizione. L’eventuale ampiezza di una categoria giuridica richiamata dal testo non rende viziato il quesito se la risposta corretta è univocamente individuabile il base alla disciplina positiva. Spetta al candidato dimostrare di conoscere la norma applicabile, concentrandosi sul tenore testuale della domanda.
Il Fatto
Con bando dell’11.07.2025, l’Agenzia delle Entrate ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, da svolgersi mediante un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla. Il candidato per la Regione Puglia, risultato idoneo ma non vincitore con punteggio di 25,1/30, ha impugnato la graduatoria, deducendo l’illegittimità della formulazione di due quesiti (n. 6 e n. 50) per presunta ambiguità e l’esistenza di più soluzioni corrette. La domanda, notificata anche a due candidati vincitori, è stata contestata dalle Amministrazioni resistenti, che hanno eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito, e dalla controinteressata costituita, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, osservando come la procedura, gestita con un unico bando e una prova unica su base nazionale, sia “accentrata” e produca effetti diretti e comuni su tutto il territorio. Tale caratteristica, evidenziata anche dalla possibile formazione di una graduatoria unica nazionale che farebbe cessare l’efficacia delle graduatorie regionali, radica la competenza nel tribunale del Lazio ai sensi dell’art. 13, terzo comma, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha valutato il primo motivo, relativo al quesito sul regime contabile delle società di capitali con ricavi non superiori a 500.000 euro. Richiamando la giurisprudenza sulla legittimità delle prove selettive tramite quiz, ha ritenuto la doglianza infondata: la risposta corretta era una sola e l’indicazione dell’entità dei ricavi costituiva un fattore “distrattore” idoneo a saggiare la capacità del candidato di individuare l’elemento rilevante ai fini della soluzione. Il ricorso a tali fattori è stato giudicato legittimo in quanto consente di selezionare i candidati con la preparazione più solida.
Quanto al quesito sulle deliberazioni assembleari invalide, il Tribunale, richiamando la propria precedente sentenza, ha escluso che la genericità del termine “invalidità” rendesse il quiz ambiguo. La risposta indicata come esatta era l’unica conforme all’art. 1137 c.c., mentre l’opzione scelta dal ricorrente è stata ritenuta ultronea rispetto alla disciplina della annullabilità e impropria rispetto alla nullità, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Il Collegio ha concluso che l’azione amministrativa era scevra da vizi, in quanto la prova poteva legittimamente misurare anche la capacità di focalizzare l’attenzione sul senso della domanda, senza farsi suggestionare da possibili distrattori.
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Nota della Redazione
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