Accesso agli atti soddisfatto nel corso del giudizio: cessa la materia del contendere (TAR Puglia n. 79 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa ostensiva da parte dell’ente resistente determina la cessazione della materia del contendere. La regola processuale opera anche quando la condotta satisfattiva intervenga nel corso del giudizio e rende improcedibile la domanda sia nella parte volta alla declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia, sia in quella diretta ad ottenere la condanna a provvedere e la nomina di un commissario ad acta. L’esito in rito prescinde dall’accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa e non richiede una pronuncia nel merito.
Il Fatto
La controversia trae origine da un’istanza di accesso agli atti formulata il 20 agosto 2025 dal ricorrente nei confronti dell’Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti (UNEP) presso il Tribunale di Foggia. Rimasta senza riscontro l’istanza, l’interessato ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e la condanna della stessa a consentire l’ostensione della documentazione richiesta entro un termine non superiore a trenta giorni, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere alla domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in sede di discussione della controversia, la parte ricorrente ha dichiarato che la pretesa ostensiva era stata nel frattempo soddisfatta dall’Amministrazione. La produzione dell’atto richiesto nelle more del giudizio costituisce un’evenienza sopravvenuta che incide direttamente sull’oggetto della domanda, privandola del suo presupposto e determinandone l’improcedibilità. Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che non residua alcuna utilità alla pronuncia richiesta, configurandosi l’ipotesi della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, valorizzando due distinti profili: da un lato, il non apprezzabile lasso di tempo decorso tra la presentazione dell’istanza e la soddisfazione della pretesa; dall’altro, le difficoltà di reperimento del documento documentate dall’Amministrazione, idonee a giustificare oggettivamente il ritardo nella risposta. La scelta di compensare le spese prescinde, pertanto, dalla normale regola della soccombenza virtuale e si fonda su una valutazione equitativa delle circostanze del caso concreto.
Il dispositivo dichiara la cessazione della materia del contendere e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa, senza che residui spazio per la nomina del commissario ad acta richiesta in via subordinata dal ricorrente.
Nota della Redazione
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