Accettazione quota ridotta payback rende improcedibile il ricorso per carenza interesse (TAR Lazio n. 5854 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere avanzata dalla parte ricorrente, ancorché non supportata dalle attestazioni regionali previste dalla legge, può essere valutata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’adesione al meccanismo di ripiano agevolato del payback sui dispositivi medici, che consente l’assolvimento dell’obbligazione con il versamento di una quota ridotta dell’importo, preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione degli importi per gli anni 2015-2018, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione del merito.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Regione Toscana ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, unitamente agli allegati e agli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali.

Nel corso del giudizio, la società ha depositato istanza con cui ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, per l’intervenuto versamento della quota del 48% del pagamento dovuto, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023, che ha stanziato un fondo per ripianare parzialmente il deficit di Regioni e Province Autonome per il periodo 2015-2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la normativa di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 consente alle aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti, di versare entro il 30 novembre 2023 la sola quota pari al 48 per cento dell’importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale e tempestivo versamento di tale quota ridotta estingue l’obbligazione gravante sulle aziende per gli anni 2015-2018 e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi a tali anni.

Il quadro normativo è stato successivamente completato dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che ha ulteriormente ridotto al 25 per cento la quota dovuta dalle imprese che avessero versato l’importo ridotto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, prevedendo parimenti l’estinzione dell’obbligazione e la preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.

Il Collegio ha osservato che, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, la normativa richiederebbe la produzione in giudizio, da parte delle amministrazioni regionali, delle attestazioni dell’avvenuto versamento, che nella fattispecie invece mancano. Tuttavia, la richiesta avanzata dalla società può essere valutata e apprezzata ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto evidenzia una sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del merito.

Nel corso dell’udienza, il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di ritenere di porre a fondamento della decisione la questione rilevata d’ufficio. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, sussistendo giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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