Abusi maggiori su area vincolata non condonabili (TAR Lazio n. 369 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive di tipologia 3, riconducibili agli abusi c.d. maggiori elencati nei numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003, realizzate su immobili soggetti a vincolo imposto a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici e delle aree protette non sono suscettibili di sanatoria edilizia, senza che assuma rilievo la loro conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. L’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. Lazio n. 12/2004, che mantiene fermo l’art. 32, commi 26 e 27, del citato decreto-legge, può introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, precludendo la condonabilità delle opere realizzate in area vincolata anche prima dell’apposizione del vincolo. La questione di legittimità costituzionale di tale disciplina è manifestamente infondata, integrando una scelta di politica legislativa ragionevole e proporzionata a protezione dei valori paesaggistico-ambientali di cui all’art. 9 Cost.
Il Fatto
Con istanza prot. n. 29505, fasc. n. 474, del 10 dicembre 2004, l’avente causa ha domandato il condono edilizio per opere eseguite senza titolo su un immobile sito in Sabaudia, consistenti nel frazionamento e nel mutamento di destinazione d’uso da commerciale a residenziale. L’amministrazione comunale, dopo aver comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, ha rigettato l’istanza con nota prot. n. 5945 del 2 marzo 2017, rilevando che le opere ricadono in area sottoposta a più vincoli — paesaggistico-ambientale, idrogeologico, Parco nazionale del Circeo e zona di protezione speciale — e non sono conformi alla disciplina urbanistica.
La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12/2004 perché l’intervento ricadrebbe nel perimetro di un piano urbanistico attuativo, oltre alla violazione degli artt. 2 e 3 della stessa legge regionale, degli artt. 32 e 33 l. n. 47/1985, con prospettazione di una questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza ex art. 3 Cost.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. nella l. n. 326/2003, che esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, quando i vincoli siano stati istituiti prima dell’esecuzione delle opere, in assenza o difformità del titolo abilitativo e in difetto di conformità urbanistica.
Su questa base il giudice amministrativo ricostruisce l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12/2004 quale disposizione ancora più restrittiva della disciplina statale, perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo. La norma regionale, infatti, mantiene ferma la disciplina dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269/2003, sì che la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono e richiede la concorrente sussistenza di più condizioni: realizzazione dell’opera prima del vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie minori senza aumento di superficie e parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Il percorso argomentativo si consolida sul rilievo che gli abusi maggiori elencati ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al citato decreto-legge non sono in alcun modo sanabili se realizzati su immobili vincolati, a prescindere dalla conformità urbanistica e dal carattere relativo dell’inedificabilità. Vengono richiamate, a sostegno, il Cons. Stato, sez. VII, n. 8211/2025 e le decisioni conformi del Cons. Stato, sez. IV, n. 10302 e n. 10303/2025, oltre a plurime pronunce della sezione di Latina.
Nella specie, la consulenza tecnica di parte conferma che la sanatoria riguarda un abuso di tipologia 3, dunque un abuso maggiore non ammesso a condono perché insistente su area vincolata. L’inclusione dell’area nel perimetro di un piano urbanistico attuativo resta irrilevante, ponendosi il problema solo per gli abusi minori astrattamente condonabili.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, essa è manifestamente infondata. La legge regionale non può ampliare i limiti della sanatoria né allargare l’area del condono rispetto alla legge statale, potendo solo introdurre una disciplina più restrittiva nell’esercizio delle competenze in materia di governo del territorio, come chiarito dalla Corte cost. n. 181/2021. La scelta di precludere la condonabilità degli abusi maggiori su aree comunque vincolate è quindi ragionevole e proporzionata a tutela dei valori paesaggistico-ambientali. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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