Fornitore di dispositivi medici: il pagamento del payback ridotto ex art. 8 d.l. n. 34/2023 determina improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 10603 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione del fornitore di dispositivi medici al meccanismo di cui all’art. 8 del d.l. n. 34/2023, versando una quota pari al 48% dell’importo risultante dai provvedimenti regionali di ripiano, determina la cessazione della materia del contendere e la conseguente improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso i provvedimenti di riparto del c.d. payback. Il bene della vita conseguito con il pagamento ridotto è, infatti, diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati; ne deriva la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Autonoma della Sardegna ha stabilito il riparto tra le aziende fornitrici del c.d. payback per gli anni dal 2015 al 2018, nonché gli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato atto con cui ha rappresentato di essersi avvalsa della possibilità di pagare il payback in misura ridotta, versando una quota pari al 48% di quella risultante dai provvedimenti di ripiano, ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che il tenore letterale dell’art. 8 del d.l. n. 34/2023 qualifica l’effetto dell’adesione al pagamento ridotto come “cessazione della materia del contendere”, con compensazione delle spese di lite.
Dal punto di vista processuale, tuttavia, il TAR ha rilevato d’ufficio che, fermo il venir meno della controversia, ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il bene della vita conseguito dalla ricorrente attraverso il pagamento agevolato è infatti differente da quello cui il ricorso era originariamente indirizzato, che consisteva nell’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati di riparto del payback.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo l’integrale compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura di decisione in rito. La sentenza è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, celebrata in modalità da remoto sulla piattaforma Teams.
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Nota della Redazione
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