Notifica per pubblici proclami autorizzata in assenza di contraddittorio integrato in materia di graduatorie ERP (TAR Puglia n. 72 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione per pubblici proclami, ex art. 41, comma 4, c.p.a., può essere autorizzata anche in mancanza di una notifica ordinaria nei confronti di almeno uno dei controinteressati, qualora sussista una situazione di obiettiva difficoltà di procedere nelle forme ordinarie. Tale difficoltà deve essere comprovata dal ricorrente, il quale è tenuto a dimostrare di aver improntato la propria condotta all’ordinaria diligenza, attivandosi tempestivamente per conoscere le generalità dei soggetti da chiamare in giudizio, ad esempio mediante istanza di accesso difensivo. L’autorizzazione può essere giustificata anche dalla necessità di bilanciare il diritto di difesa con le ragioni di riservatezza dei controinteressati, le cui generalità siano state oscurate dall’amministrazione in ossequio alla normativa sulla protezione dei dati personali.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva di un concorso per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, lamentando la mancata attribuzione di punti per il criterio della “morosità incolpevole” e per l’abitazione in locale antigienico. Il Comune di Foggia si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio di merito, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., atteso che le generalità dei soggetti inclusi in graduatoria erano state anonimizzate dall’amministrazione, che non aveva inoltre riscontrato l’istanza di accesso presentata ai fini difensionali per conoscere almeno un nominativo da destinatario della notifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto l’istanza, ritenendo integrata nel caso di specie una situazione di obiettiva difficoltà della ricorrente a procedere alla notifica del ricorso nelle forme ordinarie. Il Collegio ha valorizzato i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la notifica per pubblici proclami non è consentita solo per integrare il contraddittorio in presenza di una notifica ordinaria già effettuata, ma può essere autorizzata anche se manca del tutto tale notifica, a condizione che la parte abbia assolto all’onere di provare la propria diligenza, valutata alla stregua dei parametri di normalità e buona fede di cui all’art. 1147 cod. civ..
Nel caso di specie, la ricorrente aveva tempestivamente presentato istanza di accesso difensivo al Comune, rimasta priva di riscontro, e l’amministrazione aveva pubblicato la graduatoria con la sola indicazione del numero di ID Pratica, avendo oscurato le generalità dei partecipanti in ossequio al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016.
Sotto altro profilo, il Collegio ha rilevato l’elevato numero di soggetti coinvolti e la difficoltà di individuarne i recapiti. Ciò ha reso la notifica ordinaria particolarmente difficoltosa ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., norma che richiede appunto tale condizione per poter autorizzare la forma alternativa di notificazione. L’ordinanza ha quindi disposto la notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune, in un’apposita sezione denominata “Atti di notifica”, prescrivendone le modalità e i termini.
Ha infine rinviato la causa alla pubblica udienza del 13 maggio 2026, disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela della sua riservatezza.
Nota della Redazione
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