Commercio su aree pubbliche: annullato il decreto Galloni per omessa intesa con la Regione (TAR Lazio n. 13707 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale con cui l’Amministrazione statale vieta, in una fascia di rispetto da beni culturali, l’esercizio del commercio su aree pubbliche integra un provvedimento riconducibile all’art. 52 del d.lgs. n. 42/2004, norma di settore che regola specificamente gli “usi non compatibili” connessi al commercio. Tale potere regolatorio, incidendo su materie di competenza concorrente Stato-Regioni e residuale regionale, esige, ai sensi del principio di leale collaborazione, la previa intesa con la Regione, la cui omissione determina l’illegittimità dell’atto. La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l’intesa comporta l’invalidità derivata del provvedimento applicativo. Il mancato raggiungimento dell’intesa non è sanabile successivamente, salvo che la stessa non risulti documentata in giudizio.
Il Fatto
Una commerciante su aree pubbliche, titolare di concessione per un posteggio a rotazione in Piazza Risorgimento a Roma, ha impugnato la delibera del Municipio Roma I Centro n. 34 del 18 dicembre 2025, recante l’approvazione del Piano Municipale del Commercio, e gli atti conseguenti. Il Piano, dando atto del cd. “vincolo non derogabile” posto dal decreto ministeriale 28 ottobre 2011 (c.d. decreto Galloni), aveva dichiarato “incompatibili” numerose postazioni, ponendole fuori dal novero di quelle da assegnare e da porre a gara, disponendone la soppressione al 31 dicembre 2025. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 11 della legge n. 214/2023, che disciplinerebbe il rinnovo delle concessioni anziché la loro messa a gara, e l’illegittimità del decreto Galloni per omessa intesa con la Regione Lazio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il primo motivo di ricorso, volto ad ottenere la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2032. Ha ritenuto applicabile il regime di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 214/2023, e non quello del comma 5, difettando il presupposto della pendenza di un procedimento di rinnovo alla data di entrata in vigore della norma. Il procedimento, infatti, si era concluso nel 2021 con l’annullamento in autotutela degli atti di avvio, confermato dal Consiglio di Stato. Quanto alla direttiva Bolkestein, il Collegio ne ha ribadito la natura self-executing, come chiarito dalla Corte di Giustizia, con la conseguente necessità di indire gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni scadute.
Il TAR ha invece accolto il secondo motivo, censurando la legittimità del decreto Galloni. L’atto ministeriale, pur qualificandosi in attuazione degli artt. 10, 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004, sostanzia l’esercizio di un potere di regolazione del commercio che il legislatore ha inteso disciplinare con la norma speciale dell’art. 52 del Codice dei beni culturali. Tale norma, come interpretata dalla Corte costituzionale, richiede l’intesa con la Regione per la tutela del patrimonio culturale, in forza del principio di leale collaborazione, non essendo configurabile una competenza statale prevalente. L’omessa intesa inficia il decreto, la cui natura vincolante per l’Amministrazione comunale ha determinato il contagio dei vizi sugli atti applicativi, con conseguente invalidità derivata.
Questa conclusione non è scalfita dalla circostanza che il Giudice d’appello, in sede cautelare, avesse ricondotto le misure del decreto Galloni a misure di protezione diretta di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 42/2004, non necessitanti di intesa. Il TAR ha ribadito il proprio orientamento, osservando che l’autoqualificazione normativa dell’atto non vincola l’interprete e che l’uso commerciale del bene culturale è specificamente regolato dall’art. 52, quale disposizione speciale, non potendo la disciplina del commercio prescindere dal coinvolgimento delle competenze regionali.
L’annullamento è stato circoscritto alla parte del decreto che regola il commercio nella fascia di rispetto e alle valutazioni di incompatibilità delle postazioni fondate sul decreto, come individuate nei motivi di ricorso. Il TAR ha respinto le ulteriori censure, ritenendo infondata la doglianza sulla disparità di trattamento con altre categorie di operatori e corretta l’istruttoria svolta dall’Amministrazione, che aveva attivato un contraddittorio procedimentale con gli esercenti prima dell’adozione del Piano.
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Nota della Redazione
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