Ottemperanza alla sentenza sul beneficio della carta docente (TAR Lombardia n. 2707/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del tribunale con cui è accertato il diritto di un docente non di ruolo ad usufruire del beneficio economico della “Carta Elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato. In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza nomina sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato competente, il quale è autorizzato ad avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
Una docente, soccombente in primo grado, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto a fruire del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la “Carta Elettronica” per la formazione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adozione di ogni atto necessario. La sentenza, notificata all’amministrazione in data 3 febbraio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione entro i termini di legge.
Non avendo l’amministrazione ottemperato alla decisione, la ricorrente adiva il TAR Lombardia per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., deducendo l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla normativa in materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle pubbliche amministrazioni. Costituitosi in giudizio, il Ministero non contestava il diritto fatto valere, limitandosi a un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato che la decisione del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che, alla data di proposizione del ricorso, l’amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. Ha inoltre accertato che il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era decorso infruttuosamente, rendendo matura la procedura di ottemperanza.
Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. Il Collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. La pronuncia ha precisato che tale termine decorre dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta. Questi, su richiesta della parte interessata, dovrà porre in essere ogni atto necessario all’esecuzione della sentenza nel termine di 60 giorni, con facoltà di ricorrere ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti specifici e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. È stato escluso qualsiasi compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione.
La condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell’amministrazione ha tenuto conto della natura seriale della controversia e del limitato impegno difensivo, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221. Il Collegio ha infine disposto la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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