Il silenzio-inadempimento non è giustificato dall’attesa della presa d’atto della proroga ex lege (TAR Puglia n. 70 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga legale del termine di durata delle concessioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro ha natura di legge-provvedimento immediatamente efficace, opera in modo automatico e generalizzato ed etero-integra il rapporto concessorio ex art. 1374 cod. civ. sotto il profilo del termine. Non necessita, pertanto, dell’intermediazione di alcun potere amministrativo: l’eventuale atto sopravvenuto dell’amministrazione ha natura meramente dichiarativa o ricognitiva, non costitutiva. L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ex art. 2 legge n. 241/1990 non può essere sospeso in attesa dell’adozione di una presa d’atto, che non incide sulla produzione dell’effetto legale già verificatosi.

Il Fatto

Un’associazione sportiva senza scopo di lucro, che gestiva un impianto natatorio in forza di una convenzione trentennale prorogata ex lege al 31 dicembre 2025, chiedeva al Comune l’affidamento diretto e gratuito della gestione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021. L’amministrazione comunale, dopo una comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990, non adottava alcuna decisione conclusiva, sostenendo la necessità di una preventiva presa d’atto della Giunta dell’intervenuta proroga legale della convenzione, da adottare “ai soli fini procedimentali e contabili”. L’associazione deduceva l’illegittimità del blocco procedimentale e l’inerzia dell’ente.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, basata sulla asserita natura ibrida e polifunzionale dell’associazione. L’art. 5 del d.lgs. n. 38/2021, ha osservato il Collegio, non presuppone lo svolgimento in via esclusiva dell’attività sportiva, richiedendo solo la natura non lucrativa del richiedente, documentata nella specie dalla certificazione dell’Agenzia delle Entrate.

Quanto alla contestata scadenza della proroga al 31 dicembre 2024, il TAR ha accolto la tesi della ricorrente: l’abrogazione richiamata dal Comune riguarda l’art. 100, comma 1, del d.l. n. 104/2020, relativo alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale soggette alla direttiva Bolkestein. Gli impianti sportivi restano invece disciplinati dall’art. 10-ter del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, che ha prorogato al 31 dicembre 2025 le concessioni delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Sul punto, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la proroga legale ha natura di legge-provvedimento che opera automaticamente e in via generalizzata, etero-integrando il rapporto concessorio ex art. 1374 cod. civ. L’eventuale atto amministrativo successivo non ha natura costitutiva ma meramente dichiarativa o ricognitiva di un effetto già prodottosi tra le parti.

Il Tribunale ha quindi accertato che il procedimento avviato nell’aprile 2025 non si era concluso e che nessuna ragione endoprocedimentale o carenza documentale poteva giustificare l’ulteriore protrarsi dell’inerzia, neppure le difficoltà organizzative o l’attesa della presa d’atto giuntale. Sussistevano tutti gli elementi del silenzio-inadempimento ex art. 2 legge n. 241/1990, non potendo gli obblighi motivazionali essere assolti da deduzioni difensive.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Comune di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 30 giorni e con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Prefetto, per il caso di persistente inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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