Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente (TAR Puglia n. 64 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Costituisce improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse la dichiarazione della parte ricorrente di non aver più interesse alla definizione del giudizio, resa ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità consegue alla cessazione della res controversa ovvero alla manifestazione della volontà della parte di non coltivare più l’azione, senza che residui alcun interesse alla decisione nel merito. La compensazione delle spese di lite, disposta alla luce della condotta processuale delle parti, prescinde dalla soccombenza formale e trova giustificazione nella peculiarità dell’esito definitorio del giudizio. La dichiarazione di non aver più interesse al ricorso, depositata prima dell’udienza di discussione, determina l’improcedibilità del gravame senza necessità di esame delle questioni di merito prospettate.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato, dinanzi al TAR Puglia, la nota comune prot. n. 59401/2020 e la delibera di Giunta comunale n. 104/2019, con cui il Comune di Modugno aveva adottato atti in materia di sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G). L’impugnazione era stata proposta unitamente a ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Nel giudizio si era costituito il Comune di Modugno, mentre l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Puglia e la Azienda Sanitaria Locale di Bari non si erano costituite. Era intervenuta ad adiuvandum una società del medesimo settore, a sostegno delle ragioni della ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della nota depositata dalla società ricorrente in data 9 gennaio 2026, con la quale la stessa ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, intervenuta prima dell’udienza pubblica di discussione, ha determinato il venir meno dell’interesse processuale alla decisione del ricorso nel merito.

Il TAR ha richiamato gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., rilevando come la fattispecie integri l’ipotesi di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, che ricorre quando, nelle more del giudizio, viene meno l’interesse della parte a ottenere una pronuncia nel merito ovvero la parte dichiari espressamente di non voler più coltivare l’azione. In tal caso, il giudice dichiara il ricorso improcedibile, senza necessità di esaminare le questioni di diritto sostanziale e processuale sollevate.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando la condotta processuale delle parti e la peculiarità dell’esito definitorio del giudizio, che non consente di individuare una soccombenza in senso tecnico. La pronuncia di improcedibilità, pertanto, non incide sull’accertamento della fondatezza o meno delle pretese sostanziali azionate dalla ricorrente, limitandosi a registrare la cessazione della materia del contendere in senso processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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