Cessazione della materia del contendere in ottemperanza e soccombenza virtuale (TAR Campania n. 4235 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione adempia integralmente nelle more del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito. La declaratoria non esime il giudice dal pronunciare sulle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione che adempia solo a seguito della proposizione del ricorso è virtualmente soccombente, con obbligo di rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, salva la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, ha adito il giudice amministrativo in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato l’illegittimità del mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata nei pregressi rapporti a tempo determinato, condannando l’Azienda al reinquadramento e alla ricostruzione di carriera, oltre al pagamento delle differenze retributive. Nonostante la notificazione in forma esecutiva e il decorso di oltre cinque anni dalla formazione del giudicato, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo.
Nelle more del giudizio, con determina dirigenziale, l’Azienda ha provveduto alla ricostruzione di carriera e al reinquadramento della dipendente, retrodatando la data convenzionale di assunzione. La resistente ha insistito per la compensazione delle spese, mentre la ricorrente ha preso atto dell’adempimento sopravvenuto, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che la pretesa risulta pienamente soddisfatta nelle more del giudizio per effetto della determina dirigenziale, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Tale istituto postula che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto fatto valere, condizione ricorrente nel caso di specie, essendo stato l’adempimento limitato all’oggetto immediato del ricorso di ottemperanza, ossia il reinquadramento e la ricostruzione di carriera.
Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, valutando in via prognostica quale sarebbe stato l’esito del giudizio in assenza della sopravvenienza satisfattiva. Il ricorso era fondato: sussistevano tutti i presupposti dell’azione esecutiva, essendo il titolo idoneo ed eseguibile, formato il giudicato e notificato, senza che l’Amministrazione avesse adempiuto per oltre cinque anni, senza fornire giustificazioni per il ritardo.
L’adempimento spontaneo intervenuto solo a seguito della proposizione del ricorso configura una risposta tardiva, che assume la posizione di soccombente virtuale in capo all’Amministrazione, con conseguente obbligo di rifusione delle spese. Il Collegio ha escluso la compensazione, ritenendo la richiesta dell’Azienda basata su formula generica, inidonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c.
La liquidazione è stata operata tenendo conto della natura del giudizio di ottemperanza, della sua assimilabilità al processo di esecuzione e della non eccessiva complessità dell’attività difensiva, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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