Equivalenza del prodotto e favor partecipationis nelle gare pubbliche (TAR Puglia n. 25 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure ad evidenza pubblica per la fornitura di dispositivi medici, la stazione appaltante è tenuta a valutare l’offerta secondo il principio di equivalenza tra il prodotto richiesto e quello offerto, dovendo l’interesse pubblico essere individuato nella realizzazione dell’esigenza sanitaria sottostante e non nella mera ottemperanza a specifiche tecniche formali. La qualificazione di una determinata caratteristica del prodotto come requisito minimo, anziché come specifica tecnica funzionale, non può essere giustificata da mere esigenze organizzative ma deve rispondere a effettive e sostanziali esigenze sanitarie. L’imposizione di una soluzione tecnica specifica, in assenza di tali esigenze, si pone in contrasto con il principio del favor partecipationis, con l’interesse pubblico alla migliore realizzazione del servizio e con il principio di congruenza del mezzo al fine. Il giudice amministrativo, in sede di tutela cautelare, può disporre il riesame dell’offerta da parte della commissione giudicatrice, affinché questa verifichi l’idoneità sostanziale del prodotto a garantire le prestazioni richieste, prescindendo dal sistema tecnico utilizzato.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, aveva partecipato a una procedura aperta telematica indetta dalla ASL di Bari per la fornitura di medicazioni generali, relativamente al lotto n. 23, concernente calze antitrombo. In esito alle valutazioni della commissione giudicatrice, l’azienda sanitaria aveva comunicato l’esclusione della società dalla gara, motivandola con la mancata presenza dell’inserto anti costrizione alla coscia, ritenuto requisito richiesto dal capitolato tecnico.

La ricorrente aveva impugnato gli atti di gara, nonché l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata, deducendo la violazione del principio di equivalenza, in quanto il prodotto dalla stessa offerto, pur adottando un diverso sistema di compressione, era idoneo a garantire il medesimo risultato funzionale, ovvero l’assenza di costrizione alla coscia. La società aveva inoltre chiesto la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati e il riesame dell’offerta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla resistente, ritenendola prima facie non fondata, rimettendo ogni approfondimento alla fase di merito. A tal fine, il Collegio ha valorizzato la circostanza che il verbale della commissione, comunicato in data 23 ottobre 2025, era privo di valenza provvedimentale espulsiva, essendo l’esclusione stata disposta solo con la determinazione dirigenziale adottata e comunicata in data 9 dicembre 2025, unitamente all’atto di aggiudicazione.

Nel merito della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato come l’equivalenza tra il prodotto offerto dalla ricorrente e quello richiesto dalla lex specialis risulti acclarata dal precedente giurisprudenziale citato dalla stessa parte, ossia dal Consiglio di Stato n. 1316 del 2018, che ha esaminato il medesimo prodotto medicale post operatorio, riconoscendo la sufficienza delle caratteristiche anticostrittive dello stesso.

I giudici hanno quindi stigmatizzato la qualificazione dell’inserto anticostrittivo come requisito minimo anziché come caratteristica funzionale o specifica tecnica. Tale interpretazione, secondo il Tribunale, oltre a non essere sorretta da effettive e sostanziali esigenze sanitarie, risulta elusiva del principio di equivalenza e preclusiva della partecipazione della ricorrente alla procedura selettiva, pur trattandosi di prodotto competitivo e già ritenuto idoneo da altre aziende sanitarie.

Il TAR ha pertanto ribadito che la ratio dell’azione amministrativa deve essere quella di approvvigionarsi di un prodotto idoneo a realizzare l’interesse sanitario concreto, prescindendo dal sistema tecnico utilizzato, purché il fine venga effettivamente garantito. Solo in tal modo si assicurano i princìpi del favor partecipationis, della realizzazione dell’interesse pubblico e della congruenza del mezzo al fine.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha ritenuto il ricorso assistito da profili di non trascurabile fondatezza, la cui concreta applicazione richiede le competenze tecniche dell’Amministrazione. Ha, pertanto, disposto la provvisoria sospensione sia dell’esclusione sia dell’aggiudicazione, ordinando alla commissione aggiudicatrice il riesame dell’offerta della ricorrente, affinché verifichi se il prodotto proposto abbia caratteristiche qualitative idonee a garantire adeguatamente la corrispondenza delle prestazioni all’esigenza sanitaria perseguita, prescindendo dal sistema utilizzato, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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